Art. 48 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996; d) l'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136; e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11 ottobre 2000; g) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93; h) l'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; i) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5; m) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; n) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62. 2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni costituite secondo le modalita' di cui al comma 5 del citato articolo 6, alle attivita' gia' di competenza delle commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere riferito alle sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 5, di volta in volta costituite. 3. Fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 49, comma 2, resta sospesa l'applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l) ed m), del presente articolo e pertanto continuano a svolgere le funzioni di propria competenza le commissioni di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Note all'art. 48: - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.). - La legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge finanziaria 1988) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61. - L'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di aree a carattere ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114, (S.O.), abrogato dal presente decreto, recava: "Interventi in materia di ambiente.". - L'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, abrogata dal presente decreto, recava: "Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale". - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, S.O., come modificato dal presente decreto: "Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale). - 1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. 2. (abrogato). 3. (abrogato)". - Si riporta il testo dell'art. 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., come modificato dal presente decreto: "Art. 77 (Interventi ambientali). - 1. (abrogato). 2. (abrogato). 3. - 5. 6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005. 7. (Omissis)". - Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, legge 16 gennaio 2004, n. 5, reca: "Disposizioni urgenti di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti di autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica". - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, S.O. - L'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62, relative disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005, S.O., abrogato dal presente decreto, recava: "Recepimento dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, in materia di valutazione di impatto ambientale".