Art. 48
                             Abrogazioni

  1.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dalla data
di  entrata  in  vigore della parte seconda del presente decreto sono
abrogati:
    a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
    b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    c)  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
    d) l'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
    e)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 3
settembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1999;
    f)  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 1°
settembre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 238 del 11
ottobre 2000;
    g) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
    h)  l'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190;
    i)  l'articolo  77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
    l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
    m)  l'articolo  5,  comma  9, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59;
    n) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
  2.  La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali
di  cui  all'articolo 6 provvede, attraverso proprie sottocommissioni
costituite secondo le modalita' di cui al comma 5 del citato articolo
6,  alle  attivita'  gia'  di  competenza  delle  commissioni  di cui
all'articolo  18,  comma  5,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
all'articolo  19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190,  ed all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n.  59.  Ogni  riferimento  a tali commissioni contenuto nella
citata legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi 20
agosto  2002,  n.  190,  e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve intendere
riferito  alle  sottocommissioni  di  cui all'articolo 6, comma 5, di
volta in volta costituite.
  3.  Fino  all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle
tariffe   previsto   dall'articolo   49,   comma   2,  resta  sospesa
l'applicazione del comma 1, lettere b), d), g), h), i), l) ed m), del
presente  articolo  e  pertanto  continuano a svolgere le funzioni di
propria  competenza  le  commissioni di cui all'articolo 18, comma 5,
della  legge  11  marzo  1988,  n.  67, all'articolo 19, comma 2, del
decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'articolo 5, comma
9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 
          Note all'art. 48:
              - La  legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
          1986, n. 162 (S.O.).
              - La  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
          Stato   (Legge   finanziaria   1988)   e'   pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  14 marzo
          1988, n. 61.
              - L'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante
          norme   per   il  sostegno  ed  il  rilancio  dell'edilizia
          residenziale pubblica e per interventi in materia di aree a
          carattere  ambientale,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          18  maggio  1999,  n.  114,  (S.O.),  abrogato dal presente
          decreto, recava: "Interventi in materia di ambiente.".
              - L'art.   6   della   legge   23  marzo  2001,  n.  93
          (Disposizioni   in   campo  ambientale),  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  79 del 4 aprile 2001, abrogata dal
          presente  decreto,  recava: "Commissione per le valutazioni
          dell'impatto ambientale".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge
          21  dicembre  2001,  n.  443,  per  la  realizzazione delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
          di   interesse   nazionale),   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, S.O., come modificato dal
          presente decreto:
              "Art.   19  (Contenuto  della  valutazione  di  impatto
          ambientale).  -  1. La  valutazione  di  impatto ambientale
          individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e
          delle  sue  principali  alternative, compresa l'alternativa
          zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
          acque  di  superficie  e sotterranee, sull'aria, sul clima,
          sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
          sui  beni  materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed
          ambientale   e   valuta   inoltre   le  condizioni  per  la
          realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
              2. (abrogato).
              3. (abrogato)".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  77  della legge 27
          dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato,  legge
          finanziaria   2003,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre   2002,  n.  305,  S.O.,  come  modificato  dal
          presente decreto:
              "Art. 77 (Interventi ambientali). - 1. (abrogato).
              2. (abrogato).
              3. - 5.
              6.  Al fine della bonifica e del risanamento ambientale
          dell'area  individuata  alla  lettera p-quater) del comma 4
          dell'art.  1  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  e'
          autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,
          di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro
          per l'anno 2005.
              7. (Omissis)".
              - Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito
          in  legge  con modificazioni, dall'art. 1, legge 16 gennaio
          2004,  n.  5,  reca:  "Disposizioni urgenti di composizione
          delle  commissioni per la valutazione di impatto ambientale
          e di procedimenti di autorizzatori per le infrastrutture di
          comunicazione elettronica".
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n. 59,
          (Attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE relativa
          alla  prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n.
          93, S.O.
              - L'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62, relative
          disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  96  del  27  aprile  2005,  S.O., abrogato dal presente
          decreto,  recava:  "Recepimento  dell'art.  5, paragrafo 2,
          della   direttiva   85/337/CEE   del  27  giugno  1985  del
          Consiglio,   in   materia   di   valutazione   di   impatto
          ambientale".