Art. 48. Flusso di ritorno delle informazioni 1. L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2. 2. Gli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3, informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali. 4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi di cui all'articolo 46, comma 1.