Art. 48.
                 (Introduzione dell'articolo 540-bis
                   del codice di procedura civile)

1.  Al  libro  terzo,  titolo II, capo II, sezione III, del codice di
procedura civile, dopo l'articolo 540 e' aggiunto il seguente:
"Art.  540-bis.  -  (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose
pignorate  risultano  invendute  a  seguito  del secondo o successivo
esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli
510,  541  e  542,  non  e'  sufficiente  a soddisfare le ragioni dei
creditori,  il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma
dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il
giudice  ne  dispone  la vendita senza che vi sia necessita' di nuova
istanza.  In  caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento,
salvo che non siano da completare le operazioni di vendita".