Art. 48. 
 
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete
           autostradale e stradale di interesse nazionale) 
 
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29  ottobre  1999,  n.
461, e' inserito il seguente: 
   «Art. 1-bis.  -  1.  Alle  modifiche  della  rete  autostradale  e
stradale di interesse nazionaleesistente, individuata  ai  sensi  del
presente decreto, si provvede, su  iniziativa  dello  Stato  o  delle
regioni interessate, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. 
   2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra
Stato e regioni, e nella  conseguente  riclassificazione,  di  intere
strade o di singoli tronchi. 
   3.  Alle  integrazioni  della  rete  autostradale  e  stradale  di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade  o
tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del  tracciato,
si provvede, fatte salve le norme  in  materia  di  programmazione  e
realizzazione di opere autostradali, sentito il  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e  progetti
negli strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  nazionale  in
materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le  nuove
strade o tronchi nonche' le varianti che  alterano  i  capisaldi  del
tracciato  sono  classificati  di  interesse  nazionale  e,  per   le
varianti, e' contestualmente definita  l'eventuale  declassificazione
del tronco sotteso alla  variante,  senza  trasferimento  di  risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato
o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa
in esercizio, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti si provvede all'inserimento delle nuove  strade  o  tronchi
nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto  e,
in caso di variante,  alla  eventuale  declassificazione  del  tronco
sotteso alla variante. 
   4. Per le integrazioni  della  rete  autostradale  e  stradale  di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione  di  varianti  che
non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione  a  strada
di interesse nazionale avviene di diritto. 
   5. Per i tratti di strada della rete autostradale  e  stradale  di
interesse  nazionale,  dismessi  a  seguito  della  realizzazione  di
varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri  abitati
con popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
   6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di  cui
al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute
nell'anno solare precedente». 
  2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo  1997,
n. 59, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
 
          Note all'articolo 48 
            - Si riporta l'articolo  1  del  decreto  legislativo  29
          ottobre 1999, n. 461: 
            1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera  b),  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, la rete autostradale e stradale  classificata
          di interesse nazionale  e'  individuata  sulla  base  delle
          tabelle allegate al presente decreto  legislativo,  che  ne
          costituiscono parte integrante. 
            - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da  3  a  7,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
          1992, n. 495: 
            4.(Art. 2 Cod. Str.)  Passaggi  di  proprieta'  fra  enti
          proprietari delle strade 
            3. In deroga alla procedura di cui al comma 2,  i  tratti
          di strade statali dismessi a seguito di varianti,  che  non
          alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di
          diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora
          utilizzabili,  sono   obbligatoriamente   trasferiti   alla
          provincia o al comune. 
            4. I tratti di strade statali, regionali  o  provinciali,
          che attraversano i centri abitati con popolazione superiore
          a  diecimila  abitanti,   individuati   a   seguito   della
          delimitazione del centro abitato prevista  dall'articolo  4
          del codice, sono classificati quali strade comunali con  la
          stessa deliberazione della giunta municipale con  la  quale
          si procede alla delimitazione medesima. 
            5. Successivamente all'emanazione  dei  provvedimenti  di
          classificazione  e  di   declassificazione   delle   strade
          previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di
          passaggio di proprieta' ed alle  deliberazioni  di  cui  ai
          commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade  o
          dei tronchi di strade fra gli enti proprietari. 
            6. La consegna all'ente nuovo proprietario  della  strada
          e' oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo  utile
          per  il  rispetto  dei  termini  previsti   dal   comma   7
          dell'articolo 2 ed entro  sessanta  giorni  dalla  delibera
          della giunta municipale per i tratti di strade  interni  ai
          centri  abitati  con  popolazione  superiore  a   diecimila
          abitanti. 
            7.  Qualora  l'amministrazione  che  deve   prendere   in
          consegna la strada, o tronco di essa,  non  interviene  nel
          termine fissato, l'amministrazione cedente e' autorizzata a
          redigere il relativo verbale di consegna alla  presenza  di
          due    testimoni,    a    notificare    all'amministrazione
          inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di
          consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o
          dei tronchi di essa, appositi cartelli  sui  quali  vengono
          riportati gli estremi del verbale richiamato 
            - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  4,  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla  presente
          legge: 
            «4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1  e
          2: 
            a) i compiti di regolazione e controllo  gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; 
            b)    i    compiti    strettamente    preordinati    alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi  reti  infrastrutturali  dichiarate   di   interesse
          nazionale con legge statale ovvero, previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          i decreti legislativi  di  cui  al  comma  1;  in  mancanza
          dell'intesa, il Consiglio  dei  ministri  delibera  in  via
          definitiva su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri.; 
            c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema   di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per  gli  indirizzi,   le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione  di
          energia; gli schemi di decreti legislativi, ai  fini  della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il  Consiglio
          dei ministri delibera motivatamente in  via  definitiva  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
            d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
          funzionale   dalle   camere   di   commercio,    industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; 
            e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
          compiti preordinati ad assicurare  l'esecuzione  a  livello
          nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
          europea e dagli accordi internazionali.