Art. 48. 
 
    (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) 
 
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Decorsi
due anni, entro i novanta giorni successivi, i  soggetti  autorizzati
possono  richiedere  l'autorizzazione  a  tempo   indeterminato.   Il
Ministero   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al  corretto
andamento della attivita' svolta». 
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro  di
cui all'articolo 15, attraverso il  raccordo  con  uno  o  piu'  nodi
regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena  la  revoca
dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un  efficace
funzionamento del mercato del lavoro,  tra  cui  i  casi  in  cui  un
percettore  di  sussidio  o   indennita'   pubblica   rifiuti   senza
giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una  occupazione  congrua
ai sensi della legislazione vigente;». 
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a:  «nonche'
l'invio di» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  conferiscano  alla
borsa continua nazionale del lavoro, secondo  le  modalita'  previste
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, i curricula dei propri  studenti,  che  sono  resi  pubblici
anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla
data di conseguimento del diploma di laurea.  Resta  fermo  l'obbligo
dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1: 
      a) le associazioni dei datori di lavoro  e  dei  prestatori  di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  che
possono svolgere l'attivita' anche per il tramite delle  associazioni
territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
      b) le associazioni in possesso di riconoscimento  istituzionale
di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  tutela,
l'assistenza e la promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  del
lavoro, della formazione o delle disabilita'; 
      c) gli enti bilaterali che, ove  ne  ricorrano  i  presupposti,
possono operare con le modalita' indicate alla lettera a)»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Sono  altresi'  autorizzati   allo   svolgimento   della
attivita' di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione
che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro  e  fermo
restando l'invio di ogni informazione relativa al  funzionamento  del
mercato del lavoro ai sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  17,
nonche' a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri
dati identificativi»; 
    d) al comma 8 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «In
attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma  2,  che
intendono svolgere attivita' di intermediazione, ricerca e  selezione
e   supporto   alla    ricollocazione    professionale,    comunicano
preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  c)  e
f). Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa
verifica dei requisiti di cui al precedente periodo,  iscrive,  entro
sessanta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  i  soggetti
istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»; 
    e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  18,  i
soggetti di cui ai commi 1, 3 e  3-bis  del  presente  articolo  sono
autorizzati allo svolgimento della  attivita'  di  intermediazione  a
condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento  dell'attivita'  di
intermediazione, auto-certificando, ai sensi del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  possesso  dei  requisiti  richiesti.  Tali
soggetti sono  inseriti  in  un'apposita  sezione  dell'albo  di  cui
all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che  non  trova  per
essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del  predetto
articolo 4». 
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
risorse sono destinate a interventi di formazione e  riqualificazione
professionale, nonche' a  misure  di  carattere  previdenziale  e  di
sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con  contratto  a
tempo determinato, dei lavoratori che abbiano  svolto  in  precedenza
missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a  tempo
determinato  e,  limitatamente   agli   interventi   formativi,   dei
potenziali candidati a una missione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel  quadro
delle politiche e delle misure  stabilite  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro delle  imprese  di  somministrazione  di  lavoro,
sottoscritto  dalle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»; 
    c) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione,  il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il  versamento
dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione  e
il finanziamento degli interventi di cui ai  commi  1  e  2.  Decorso
inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»; 
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi  di  cui
ai commi 1 e 2, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  al
fondo di cui al comma 4, oltre al contributo  omesso,  gli  interessi
nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1  del  decreto
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  26  settembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005,  piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di  importo  pari
al contributo omesso»; 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. In caso di mancato rispetto delle  regole  contenute  nel
documento di cui al comma 5, il fondo  nega  il  finanziamento  delle
attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale  dei
finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione
dei  soggetti  autorizzati  alla   somministrazione   per   ulteriori
iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme
a disposizione dei  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
lavoro in misura corrispondente  al  valore  del  progetto  formativo
inizialmente  presentato  o  al   valore   del   progetto   formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di  cui
al comma 4»; 
    f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
    «9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  trovano
applicazione con esclusivo  riferimento  ai  lavoratori  assunti  per
prestazioni di lavoro in somministrazione». 
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
«5-bis.  La  previsione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),   trova
applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una  o
piu' agenzie  autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro  con  i
comuni, le province,  le  regioni  ovvero  con  le  agenzie  tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
«1-bis.  Entro  il  termine  di  cinque  giorni  a  decorrere   dalla
pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative  alle
procedure comparative previste  dall'articolo  7,  comma  6-bis,  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle  procedure
selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive  modificazioni,  ai
nodi regionali e interregionali della borsa  continua  nazionale  del
lavoro. Il conferimento dei  dati  previsto  dal  presente  comma  e'
effettuato anche nel rispetto dei  principi  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le informazioni da conferire nel rispetto  dei  principi  di
accessibilita' degli atti». 
7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
al comma 2, dopo le  parole:  «rapporti  di  durata  complessiva  non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare»  sono  inserite
le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di  cura  e  assistenza
alla persona, non superiore a 240 ore,». 
8. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'articolo  48  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ivi  compresa  la  necessaria
intesa tra le regioni, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma  4  del  citato
articolo 48, l'obbligo di istruzione di  cui  all'articolo  1,  comma
622,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni, si assolve anche nei  percorsi  di  apprendistato  per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione  di  cui
al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
 
 
          Note all'art. 48: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 276  del
          2003 si veda nelle note all'art. 30. 
              - Il testo dell'art. 4,  comma  2  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 4  (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
              a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
          svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20; 
              b)  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma  3,  lettere
          da a) a h); 
              c) agenzie di intermediazione; 
              d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
              e)   agenzie   di    supporto    alla    ricollocazione
          professionale. 
              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione  provvisoria
          all'esercizio delle attivita'  per  le  quali  viene  fatta
          richiesta di  autorizzazione,  provvedendo  contestualmente
          alla iscrizione delle agenzie nel  predetto  albo.  Decorsi
          due anni, entro i novanta  giorni  successivi,  i  soggetti
          autorizzati possono  richiedere  l'autorizzazione  a  tempo
          indeterminato. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali rilascia  l'autorizzazione  a  tempo  indeterminato
          entro novanta giorni dalla richiesta, previa  verifica  del
          rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo
          e, in ogni caso,  subordinatamente  al  corretto  andamento
          della attivita' svolta. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i  termini   previsti,   la   domanda   di   autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 
              4. Le agenzie  autorizzate  comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali,  la  cessazione  della  attivita'  ed
          hanno  inoltre  l'obbligo   di   fornire   alla   autorita'
          concedente tutte le informazioni da questa richieste. 
              5. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento della attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
          del predetto albo. L'iscrizione alla sezione  dell'albo  di
          cui  al  comma  1,  lettera  c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
          d) ed e) del predetto albo. 
              7. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.». 
              - Il testo dell'art. 5,  comma  1  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Requisiti giuridici  e  finanziari).  -  1.  I
          requisiti  richiesti  per  l'iscrizione  all'albo  di   cui
          all'art. 4 sono: 
              a)  la  costituzione  della  agenzia  nella  forma   di
          societa' di capitali  ovvero  cooperativa  o  consorzio  di
          cooperative, italiana o di altro Stato membro della  Unione
          europea. Per le agenzie di cui alle lettere  d)  ed  e)  e'
          ammessa anche la forma della societa' di persone; 
              b) la sede legale o una sua dipendenza  nel  territorio
          dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea; 
              c) la disponibilita' di uffici in  locali  idonei  allo
          specifico  uso  e  di  adeguate  competenze  professionali,
          dimostrabili per titoli o  per  specifiche  esperienze  nel
          settore delle risorse umane o nelle relazioni  industriali,
          secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          sentite le associazioni dei  datori  e  dei  prestatori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo (11); 
              d) in capo agli amministratori, ai direttori  generali,
          ai  dirigenti  muniti   di   rappresentanza   e   ai   soci
          accomandatari:  assenza  di  condanne  penali,  anche   non
          definitive, ivi comprese le  sanzioni  sostitutive  di  cui
          alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  per  delitti  contro   il
          patrimonio, per delitti contro la fede  pubblica  o  contro
          l'economia pubblica,  per  il  delitto  previsto  dall'art.
          416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per  i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore  nel  massimo  a  tre   anni,   per   delitti   o
          contravvenzioni previsti da leggi dirette alla  prevenzione
          degli infortuni sul lavoro o, in  ogni  caso,  previsti  da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,  altresi',  di  sottoposizione  alle   misure   di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, o della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  o  della
          legge   13   settembre   1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni; 
              e)   nel   caso   di   soggetti   polifunzionali,   non
          caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
          distinte divisioni  operative,  gestite  con  strumenti  di
          contabilita' analitica, tali  da  consentire  di  conoscere
          tutti i dati economico-gestionali specifici; 
              f) l'interconnessione con la borsa  continua  nazionale
          del lavoro di cui all'art. 15, attraverso il  raccordo  con
          uno o piu' nodi regionali,  nonche'  l'invio  all'autorita'
          concedente, pena la  revoca  dell'autorizzazione,  di  ogni
          informazione strategica per un efficace  funzionamento  del
          mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore  di
          sussidio o indennita' pubblica rifiuti  senza  giustificato
          motivo una offerta formativa, un  progetto  individuale  di
          reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione
          congrua ai sensi della legislazione vigente; 
              g) il rispetto delle disposizioni di cui all'art.  8  a
          tutela del  diritto  del  lavoratore  alla  diffusione  dei
          propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.». 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 6 (Regimi particolari di  autorizzazione).  -  1.
          Sono  autorizzate  allo  svolgimento  della  attivita'   di
          intermediazione  le  universita'   pubbliche   e   private,
          comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
          l'alta   formazione   con   specifico   riferimento    alle
          problematiche del mercato  del  lavoro,  a  condizione  che
          svolgano la predetta attivita' senza finalita' di  lucro  e
          conferiscano alla  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,
          secondo le modalita' previste con decreto del Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          i curricula dei propri studenti,  che  sono  resi  pubblici
          anche nei siti  internet  dell'Ateneo  per  i  dodici  mesi
          successivi  alla  data  di  conseguimento  del  diploma  di
          laurea.  Resta  fermo  l'obbligo  dell'invio   alla   borsa
          continua nazionale del lavoro di ogni informazione relativa
          al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di  quanto
          disposto al successivo art. 17. 
              2. Sono altresi'  autorizzati  allo  svolgimento  della
          attivita' di intermediazione, secondo le procedure  di  cui
          al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme  delle
          unioni di comuni e delle comunita' montane,  le  camere  di
          commercio e gli istituti di scuola  secondaria  di  secondo
          grado, statali e paritari  a  condizione  che  svolgano  la
          predetta attivita' senza finalita' di  lucro  e  che  siano
          rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del
          comma 1, dell'art. 5, nonche' l'invio di ogni  informazione
          relativa al funzionamento del mercato del lavoro  ai  sensi
          di quanto disposto dall'art. 17. 
              3.Sono  altresi'  autorizzati  allo  svolgimento  della
          attivita'  di  intermediazione,  a  condizione  che   siano
          rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e  g)
          dell'art. 5, comma 1: 
              a)  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro   e   dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul piano nazionale che possono svolgere l'attivita'  anche
          per il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle
          societa' di servizi controllate; 
              b)  le  associazioni  in  possesso  di   riconoscimento
          istituzionale di rilevanza nazionale o regionale  e  aventi
          come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione  delle
          attivita' imprenditoriali, del lavoro, della  formazione  o
          delle disabilita'; 
              c)  gli  enti  bilaterali  che,  ove  ne  ricorrano   i
          presupposti, possono operare con le modalita' indicate alla
          lettera a); 
              3-bis. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
          attivita' di intermediazione i gestori di siti internet,  a
          condizione  che  svolgano  la  predetta   attivita'   senza
          finalita'  di  lucro  e  fermo  restando  l'invio  di  ogni
          informazione relativa  al  funzionamento  del  mercato  del
          lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, nonche'  a
          condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri
          dati identificativi; 
              4. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'
          chiedere l'iscrizione all'albo di cui  all'art.  4  di  una
          apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
          personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio
          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a
          livello  nazionale   di   attivita'   di   intermediazione.
          L'iscrizione e' subordinata al rispetto  dei  requisiti  di
          cui alle lettere c), d), e), f),  g)  di  cui  all'art.  5,
          comma 1. 
              5. E' in ogni caso  fatto  divieto  ai  consulenti  del
          lavoro di  esercitare  individualmente  o  in  altra  forma
          diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli  4  e
          5, anche attraverso ramificazioni a  livello  territoriale,
          l'attivita' di intermediazione. 
              6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
          cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c),  d),  puo'  essere
          concessa  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  con
          esclusivo  riferimento  al  proprio  territorio  e   previo
          accertamento della sussistenza dei requisiti  di  cui  agli
          articoli 4 e 5, fatta eccezione per  il  requisito  di  cui
          all'art. 5, comma 4, lettera b). 
              7. La regione  rilascia  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta l'autorizzazione provvisoria all'esercizio  delle
          attivita' di cui al comma  6,  provvedendo  contestualmente
          alla  comunicazione  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali per l'iscrizione  delle  agenzie  in  una
          apposita sezione regionale nell'albo  di  cui  all'art.  4,
          comma 1.  Decorsi  due  anni,  su  richiesta  del  soggetto
          autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la  regione
          rilascia    l'autorizzazione    a    tempo    indeterminato
          subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
          attivita' svolta. 
              8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7
          sono disciplinate dalle regioni nel  rispetto  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni e  dei  principi  fondamentali
          desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle
          normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi  della
          disciplina previgente allo svolgimento della  attivita'  di
          intermediazione, nonche' i soggetti di cui al comma 3,  che
          non  intendono  richiedere   l'autorizzazione   a   livello
          nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria
          e previa comunicazione al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  dell'ambito  regionale,  le   attivita'
          oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad  una
          singola regione. Il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti,  in
          via provvisoria e previa verifica che  l'attivita'  si  sia
          svolta nel  rispetto  della  normativa  all'epoca  vigente,
          nella sezione regionale dell'albo di cui all'art. 4,  comma
          1. In attesa delle normative regionali, i soggetti  di  cui
          al  comma  2,   che   intendono   svolgere   attivita'   di
          intermediazione,  ricerca  e  selezione  e  supporto   alla
          ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e  f).
          Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  previa
          verifica  dei  requisiti  di  cui  al  precedente  periodo,
          iscrive,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento   della
          comunicazione, i  soggetti  istanti  nell'apposita  sezione
          dell'albo di cui all'art. 4; 
              8-bis. I soggetti autorizzati  ai  sensi  del  presente
          articolo non possono in ogni caso svolgere  l'attivita'  di
          intermediazione  nella  forma  del  consorzio.  I  soggetti
          autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6,  7
          e 8, non possono operare  a  favore  di  imprese  con  sede
          legale in altre regioni; 
              8-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art.  18,  i
          soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo
          sono  autorizzati  allo  svolgimento  della  attivita'   di
          intermediazione    a     condizione     che     comunichino
          preventivamente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  l'avvio  dello   svolgimento   dell'attivita'   di
          intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  richiesti.  Tali  soggetti   sono
          inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 4
          del presente decreto. Resta fermo che non  trova  per  essi
          applicazione la disposizione di cui ai  commi  2  e  6  del
          predetto art. 4.» 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione  del
          reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
          di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma  4
          un contributo  pari  al  4  per  cento  della  retribuzione
          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di
          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti a versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
              a)   iniziative   comuni   finalizzate   a    garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
              b)   iniziative   comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
              c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento  nel
          mercato del lavoro  di  lavoratori  svantaggiati  anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
              d) per la promozione di percorsi  di  qualificazione  e
          riqualificazione professionale. 
              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 
              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
          fondo bilaterale appositamente costituito, anche  nell'ente
          bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto  collettivo
          nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi dell'art. 12 del codice civile con  procedimento  per
          il riconoscimento rientrante nelle competenze del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.  2,
          comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
              5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
          autorizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, previa verifica della  congruita',  rispetto  alle
          finalita' istituzionali  previste  ai  commi  l  e  2,  dei
          criteri di gestione e delle strutture di funzionamento  del
          fondo   stesso,   con    particolare    riferimento    alla
          sostenibilita'  finanziaria  complessiva  del  sistema.  Il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita  la
          vigilanza sulla gestione dei  fondi  e  approva,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dalla   presentazione,   il
          documento contenente le regole stabilite dal fondo  per  il
          versamento dei contributi e per la gestione, il  controllo,
          la rendicontazione e il finanziamento degli  interventi  di
          cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente  tale  termine,  il
          documento si intende approvato. 
              6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.
          1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              7. I contributi versati ai sensi dei commi  1  e  2  si
          intendono soggetti alla disciplina di cui  all'art.  26-bis
          della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
          di cui ai commi 1 e 2, il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a
          corrispondere  al  fondo  di  cui  al  comma  4,  oltre  al
          contributo omesso, gli interessi nella misura prevista  dal
          tasso  indicato  all'art.  1  del  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre  2005,  piu'
          il 5 per cento,  nonche'  una  sanzione  amministrativa  di
          importo pari al contributo omesso. 
              8-bis.  In  caso  di  mancato  rispetto  delle   regole
          contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
          finanziamento delle attivita' formative oppure  procede  al
          recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
          Le relative  somme  restano  a  disposizione  dei  soggetti
          autorizzati alla somministrazione per ulteriori  iniziative
          formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla  predetta
          disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro  e
          delle politiche  sociali,  si  procede  ad  una  definitiva
          riduzione  delle  somme   a   disposizione   dei   soggetti
          autorizzati  alla  somministrazione  di  lavoro  in  misura
          corrispondente   al   valore   del    progetto    formativo
          inizialmente presentato o al valore del progetto  formativo
          rendicontato e finanziato. Tali  somme  sono  destinate  al
          fondo di cui al comma 4. 
              9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali con proprio decreto, sentite  le  associazioni  dei
          datori e dei prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale   puo'   ridurre   i
          contributi di cui ai commi 1 e 2  in  relazione  alla  loro
          congruita' con le finalita' dei relativi fondi. 
              9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione   con   esclusivo   riferimento   ai
          lavoratori   assunti   per   prestazioni   di   lavoro   in
          somministrazione.» 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art.  13  (Misure  di  incentivazione   del   raccordo
          pubblico e privato). 1. Al fine di garantire  l'inserimento
          o il reinserimento nel mercato del  lavoro  dei  lavoratori
          svantaggiati, attraverso politiche attive  e  di  workfare,
          alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e'
          consentito: 
              a)  operare  in  deroga  al   regime   generale   della
          somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2  dell'art.
          23,  ma  solo  in  presenza  di  un  piano  individuale  di
          inserimento o reinserimento nel  mercato  del  lavoro,  con
          interventi formativi  idonei  e  il  coinvolgimento  di  un
          tutore con adeguate  competenze  e  professionalita',  e  a
          fronte della assunzione  del  lavoratore,  da  parte  delle
          agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
          durata non inferiore a sei mesi; 
              b) determinare altresi',  per  un  periodo  massimo  di
          dodici mesi e solo in  caso  di  contratti  di  durata  non
          inferiore a  nove  mesi,  il  trattamento  retributivo  del
          lavoratore,   detraendo   dal   compenso   dovuto    quanto
          eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
          indennita'  di  mobilita',  indennita'  di   disoccupazione
          ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la  cui
          corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione  o
          inoccupazione,  e  detraendo  dai  contributi  dovuti   per
          l'attivita'   lavorativa   l'ammontare    dei    contributi
          figurativi nel  caso  di  trattamenti  di  mobilita'  e  di
          indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale. 
              2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al
          comma  1  decade  dai  trattamenti  di  mobilita',  qualora
          l'iscrizione   nelle   relative   liste   sia   finalizzata
          esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria  o
          speciale,  o  da  altra  indennita'  o  sussidio   la   cui
          corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione  o
          inoccupazione, quando: 
                a)  rifiuti  di  essere   avviato   a   un   progetto
          individuale di reinserimento nel mercato del lavoro  ovvero
          rifiuti  di  essere  avviato  a  un  corso  di   formazione
          professionale autorizzato dalla regione o non lo  frequenti
          regolarmente,  fatti  salvi  i   casi   di   impossibilita'
          derivante da forza maggiore; 
                b) non accetti l'offerta di un lavoro  inquadrato  in
          un livello retributivo  non  inferiore  del  20  per  cento
          rispetto a quello delle mansioni di provenienza; 
                c)   non   abbia   provveduto   a   dare   preventiva
          comunicazione alla  competente  sede  I.N.P.S.  del  lavoro
          prestato  ai  sensi  dell'art.  8,  commi   4   e   5   del
          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 
              3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2  si  applicano
          quando le attivita' lavorative o di formazione  offerte  al
          lavoratore siano congrue rispetto alle  competenze  e  alle
          qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un  luogo
          raggiungibile in 80 minuti con  mezzi  pubblici  da  quello
          della sua residenza. Le disposizioni di  cui  al  comma  2,
          lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati. 
              4. Nei casi di cui al comma  2,  i  responsabili  della
          attivita' formativa ovvero le agenzie  di  somministrazione
          di  lavoro  comunicano  direttamente  all'I.N.P.S.,  e   al
          servizio per l'impiego territorialmente competente ai  fini
          della cancellazione dalle liste di mobilita', i  nominativi
          dei soggetti  che  possono  essere  ritenuti  decaduti  dai
          trattamenti   previdenziali.    A    seguito    di    detta
          comunicazione,   l'I.N.P.S.    sospende    cautelativamente
          l'erogazione    del    trattamento    medesimo,     dandone
          comunicazione agli interessati. 
              5. Avverso gli atti  di  cui  al  comma  4  e'  ammesso
          ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali  del
          lavoro territorialmente competenti  che  decidono,  in  via
          definitiva,  nei  venti  giorni  successivi  alla  data  di
          presentazione del ricorso.  La  decisione  del  ricorso  e'
          comunicata  al  competente  servizio   per   l'impiego   ed
          all'I.N.P.S. 
              5-bis. La previsione di cui al  comma  1,  lettera  a),
          trova applicazione solo  in  presenza  di  una  convenzione
          stipulata  tra  una  o  piu'   agenzie   autorizzate   alla
          somministrazione di lavoro con i comuni,  le  province,  le
          regioni ovvero con  le  agenzie  tecniche  strumentali  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              6. 
              7. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  5  si
          applicano  anche  con  riferimento  ad  appositi   soggetti
          giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali  in
          convenzione    con    le    agenzie    autorizzate     alla
          somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai  sensi
          dell'art. 7. 
              8.  Nella  ipotesi  di  cui  al  comma  7,  le  agenzie
          autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli
          oneri delle spese per la costituzione  e  il  funzionamento
          della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego  e
          gli  enti  locali  possono   concorrere   alle   spese   di
          costituzione  e  funzionamento  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita' finanziarie.». 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003 e' il seguente: 
              «Art. 15 (Principi e criteri generali). - 1. A garanzia
          dell'effettivo godimento  del  diritto  al  lavoro  di  cui
          all'art.  4  della  Costituzione,  e  nel  pieno   rispetto
          dell'art. 120 della Costituzione stessa,  viene  costituita
          la borsa  continua  nazionale  del  lavoro,  quale  sistema
          aperto e trasparente di incontro tra domanda e  offerta  di
          lavoro basato su una rete di nodi regionali.  Tale  sistema
          e' alimentato da tutte le informazioni utili a  tale  scopo
          immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli  operatori
          pubblici  e  privati,  autorizzati   o   accreditati,   sia
          direttamente dai lavoratori e dalle imprese. 
              1-bis. Entro il termine di cinque  giorni  a  decorrere
          dalla pubblicazione prevista  dall'art.  4,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, sono  tenute  a  conferire  le  informazioni
          relative alle procedure comparative previste  dall'art.  7,
          comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo  n.  165  del
          2001, nonche' alle procedure selettive e di  avviamento  di
          cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto  legislativo
          n. 165  del  2001,  e  successive  modificazioni,  ai  nodi
          regionali e interregionali della borsa  continua  nazionale
          del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal  presente
          comma e' effettuato anche  nel  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza di  cui  all'art.  11,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano,  sono  definite  le  informazioni  da
          conferire nel rispetto dei principi di accessibilita' degli
          atti. 
              2.  La  borsa  continua   nazionale   del   lavoro   e'
          liberamente accessibile da parte  dei  lavoratori  e  delle
          imprese e deve essere consultabile da  un  qualunque  punto
          della rete. I lavoratori e le  imprese  hanno  facolta'  di
          inserire  nuove  candidature  o  richieste   di   personale
          direttamente e senza rivolgersi ad alcun  intermediario  da
          qualunque   punto   di   rete   attraverso   gli    accessi
          appositamente dedicati  da  tutti  i  soggetti  pubblici  e
          privati, autorizzati o accreditati. 
              3. Gli operatori  pubblici  e  privati,  accreditati  o
          autorizzati,  hanno  l'obbligo  di  conferire  alla   borsa
          continua nazionale del lavoro i  dati  acquisiti,  in  base
          alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'art. 8 e
          a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito  temporale  e
          territoriale prescelto. 
              4. Gli ambiti in cui  si  articolano  i  servizi  della
          borsa continua nazionale del lavoro sono: 
                a) un livello nazionale finalizzato: 
              1) alla definizione degli standard tecnici nazionali  e
          dei flussi informativi di scambio; 
              2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali; 
              3) alla definizione, alla raccolta, alla  comunicazione
          e alla  diffusione  dei  dati  che  permettono  la  massima
          efficienza e  trasparenza  del  processo  di  incontro  tra
          domanda  e  offerta  di  lavoro,  assicurando   anche   gli
          strumenti  tecnologici  necessari  per  la  raccolta  e  la
          diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai
          fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
                b)  un  livello  regionale  che,  nel  quadro   delle
          competenze  proprie  delle  regioni  di  programmazione   e
          gestione delle politiche regionali del lavoro: 
              1)  realizza  l'integrazione  dei  sistemi  pubblici  e
          privati presenti sul territorio; 
              2) definisce  e  realizza  il  modello  di  servizi  al
          lavoro; 
              3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
          intercomunicazione. 
              5. Il coordinamento  tra  il  livello  nazionale  e  il
          livello regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto
          degli  articoli  4  e  120  della  Costituzione,  la  piena
          operativita' della borsa continua nazionale del  lavoro  in
          ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali   rende   disponibile
          l'offerta degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e  alle
          province autonome che  ne  facciano  richiesta  nell'ambito
          dell'esercizio delle loro competenze.». 
              - Il testo dell'art. 61, comma 2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «2. Dalla disposizione di cui al comma 1  sono  escluse
          le  prestazioni  occasionali,  intendendosi  per   tali   i
          rapporti di  durata  complessiva  non  superiore  a  trenta
          giorni nel corso dell'anno solare ovvero,  nell'ambito  dei
          servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore  a
          240 ore, con lo stesso committente, salvo che  il  compenso
          complessivamente percepito nel  medesimo  anno  solare  sia
          superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
          le disposizioni contenute nel presente capo.». 
              - Il testo dell'art. 48 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente: 
              «Art.  48   (Apprendistato   per   l'espletamento   del
          diritto-dovere di istruzione e formazione).  -  1.  Possono
          essere assunti,  in  tutti  i  settori  di  attivita',  con
          contratto   di   apprendistato   per   l'espletamento   del
          diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani  e  gli
          adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. 
              2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
          diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata  non
          superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento  di
          una qualifica professionale. La  durata  del  contratto  e'
          determinata   in   considerazione   della   qualifica    da
          conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
          e  formativi  acquisiti,   nonche'   del   bilancio   delle
          competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego  o
          dai soggetti privati accreditati,  mediante  l'accertamento
          dei crediti formativi definiti  ai  sensi  della  legge  28
          marzo 2003, n. 53. 
              3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del
          diritto-dovere di istruzione e formazione  e'  disciplinato
          in base ai seguenti principi: 
              a) forma scritta del contratto, contenente  indicazione
          della prestazione lavorativa  oggetto  del  contratto,  del
          piano formativo individuale, nonche'  della  qualifica  che
          potra' essere acquisita al termine del rapporto  di  lavoro
          sulla  base  degli  esiti  della  formazione  aziendale  od
          extra-aziendale; 
              b) divieto di stabilire  il  compenso  dell'apprendista
          secondo tariffe di cottimo; 
              c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal
          rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato
          ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  2118  del  codice
          civile; 
              d) divieto per il datore  di  lavoro  di  recedere  dal
          contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
          di un giustificato motivo. 
              4.   La   regolamentazione   dei   profili    formativi
          dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
          istruzione e formazione e'  rimessa  alle  regioni  e  alle
          province autonome di Trento  e  Bolzano,  d'intesa  con  il
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul piano nazionale, nel rispetto dei  seguenti  criteri  e
          principi direttivi: 
              a) definizione della qualifica professionale  ai  sensi
          della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
              b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
          interna  alla  azienda,  congruo  al  conseguimento   della
          qualifica professionale in funzione di quanto stabilito  al
          comma 2 e secondo standard  minimi  formativi  definiti  ai
          sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
              c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
          livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
          dei datori e prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative per la  determinazione,  anche  all'interno
          degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione  della
          formazione aziendale nel rispetto degli  standard  generali
          fissati dalle regioni competenti; 
              d) riconoscimento sulla base dei  risultati  conseguiti
          all'interno del percorso di formazione, esterna  e  interna
          alla  impresa,  della  qualifica  professionale   ai   fini
          contrattuali; 
              e)  registrazione  della  formazione   effettuata   nel
          libretto formativo; 
              f) presenza di un tutore  aziendale  con  formazione  e
          competenze adeguate.».