Art. 48 
                 Destinazione dei beni e delle somme 
 
  1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
  a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere  utilizzate
per la gestione di altri beni confiscati o  che  non  debbano  essere
utilizzate per il  risarcimento  delle  vittime  dei  reati  di  tipo
mafioso; 
  b) le somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante  trattativa
privata, dei beni mobili, anche registrati,  confiscati,  compresi  i
titoli e le partecipazioni societarie, al netto  del  ricavato  della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
di  tipo  mafioso.  Se  la  procedura  di  vendita  e'  antieconomica
l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene; 
  c) le somme derivanti dal recupero dei  crediti  personali.  Se  la
procedura di recupero e'  antieconomica,  ovvero,  dopo  accertamenti
sulla solvibilita' del debitore svolti anche attraverso gli organi di
polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di  denaro
e ai  proventi  derivanti  o  comunque  connessi  ai  beni  aziendali
confiscati. 
  3. I beni immobili sono: 
  a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di  giustizia,
di ordine pubblico e di protezione civile e, ove  idonei,  anche  per
altri usi governativi o  pubblici  connessi  allo  svolgimento  delle
attivita' istituzionali di amministrazioni statali, agenzie  fiscali,
universita'  statali,  enti  pubblici  e  istituzioni  culturali   di
rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati  di  tipo
mafioso; 
  b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del
Ministro  dell'interno,   utilizzati   dall'Agenzia   per   finalita'
economiche; 
  c)  trasferiti  per  finalita'  istituzionali  o  sociali,  in  via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito,  ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti  territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati  ad  essi
trasferiti,  che  viene  periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso
pubblico con adeguate forme e in modo permanente,  deve  contenere  i
dati concernenti la consistenza, la  destinazione  e  l'utilizzazione
dei  beni  nonche',  in  caso  di  assegnazione  a  terzi,   i   dati
identificativi del concessionario  e  gli  estremi,  l'oggetto  e  la
durata  dell'atto  di  concessione.  Gli  enti  territoriali,   anche
consorziandosi  o  attraverso  associazioni,   possono   amministrare
direttamente  il  bene  o,  sulla  base  di   apposita   convenzione,
assegnarlo in concessione, a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti,  ad  associazioni
maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a  cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.  381,  o  a  comunita'
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di  cui
al  testo  unico  delle  leggi  in  materia   di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
nonche' alle associazioni di protezione  ambientale  riconosciute  ai
sensi  dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata,  l'uso
del bene, le modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause
di risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo.  I  beni  non
assegnati possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
finalita' di lucro e i relativi proventi  devono  essere  reimpiegati
esclusivamente  per  finalita'  sociali.  Se  entro  un  anno  l'ente
territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene,  l'Agenzia
dispone  la  revoca  del  trasferimento  ovvero  la  nomina   di   un
commissario con poteri sostitutivi. Alla  scadenza  di  sei  mesi  il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia  una  relazione  sullo  stato
della procedura; 
  d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e'  sito,  se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309. Il comune puo'  amministrare  direttamente  il  bene  oppure,
preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo  gratuito,
secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo  testo  unico,
ad   associazioni,   comunita'   o   enti   per   il   recupero    di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile.  Se
entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione
del bene, l'Agenzia dispone la revoca  del  trasferimento  ovvero  la
nomina di un commissario con poteri sostitutivi. 
  4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al  comma  3,
lettera b), affluiscono, al netto delle  spese  di  conservazione  ed
amministrazione,  al  Fondo  unico  giustizia,  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati allo stato di previsione del  Ministero  dell'interno  al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia. 
  5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la
destinazione  o  il  trasferimento  per  le  finalita'  di   pubblico
interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di  vendita  e'
pubblicato  nel   sito   internet   dell'Agenzia,   e   dell'avvenuta
pubblicazione  viene  data  altresi'  notizia   nei   siti   internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale  del
Governo della provincia interessata. La vendita e' effettuata per  un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al
terzo periodo, il prezzo minimo della  vendita  non  puo',  comunque,
essere determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore
della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi  6  e  7  del
presente articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici aventi
tra le altre finalita' istituzionali anche  quella  dell'investimento
nel  settore  immobiliare,  alle  associazioni   di   categoria   che
assicurano  maggiori  garanzie  e  utilita'  per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I  beni  immobili
acquistati non possono essere  alienati,  nemmeno  parzialmente,  per
cinque anni dalla data di trascrizione del  contratto  di  vendita  e
quelli  diversi  dai  fabbricati  sono   assoggettati   alla   stessa
disciplina  prevista  per  questi   ultimi   dall'articolo   12   del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia  richiede  al  prefetto
della provincia interessata  un  parere  obbligatorio,  da  esprimere
sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non  siano  acquistati,
anche  per  interposta  persona,  dai  soggetti   ai   quali   furono
confiscati, da soggetti altrimenti  riconducibili  alla  criminalita'
organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. 
  6. Il personale delle Forze armate e il personale  delle  Forze  di
polizia  possono  costituire  cooperative  edilizie  alle  quali   e'
riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni
destinati alla vendita di cui al comma 5. 
  7.  Gli  enti  territoriali  possono   esercitare   la   prelazione
all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita'
e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del  presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque
possibile procedere alla vendita dei beni. 
  8. I beni aziendali sono mantenuti  al  patrimonio  dello  Stato  e
destinati,  con  provvedimento  dell'Agenzia  che  ne  disciplina  le
modalita' operative: 
  a)  all'affitto,   quando   vi   siano   fondate   prospettive   di
continuazione  o  di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a  titolo
oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo
gratuito,  senza  oneri  a  carico  dello  Stato,  a  cooperative  di
lavoratori   dipendenti   dell'impresa   confiscata.   Nella   scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che  garantiscono  il
mantenimento dei livelli occupazionali. I  beni  non  possono  essere
destinati  all'affitto  alle  cooperative  di  lavoratori  dipendenti
dell'impresa confiscata se  taluno  dei  relativi  soci  e'  parente,
coniuge, affine o convivente  con  il  destinatario  della  confisca,
ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato  adottato  taluno
dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55; 
  b) alla vendita,  per  un  corrispettivo  non  inferiore  a  quello
determinato dalla stima eseguita  dall'Agenzia,  a  soggetti  che  ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia  una  maggiore  utilita'  per
l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di
vendita disposta alla scadenza del contratto  di  affitto  dei  beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione  entro  trenta
giorni  dalla  comunicazione  della  vendita  del   bene   da   parte
dell'Agenzia; 
  c) alla liquidazione, qualora vi  sia  una  maggiore  utilita'  per
l'interesse  pubblico  o  qualora  la   liquidazione   medesima   sia
finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo  mafioso,
con le medesime modalita' di cui alla lettera b). 
  9.  I  proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o  dalla
liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al  netto  delle
spese  sostenute,  al  Fondo  unico  giustizia  per  essere   versati
all'apposito  capitolo  di  entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnati per le finalita' previste dall'articolo 2, comma  7,  del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito  dalla  legge  13
novembre 2008, n. 181. 
  10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5,  al
netto delle  spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli  stessi,
affluiscono al Fondo unico giustizia per essere  riassegnati,  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del  50
per cento al Ministero dell'interno per  la  tutela  della  sicurezza
pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50  per
cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il  funzionamento
e il potenziamento degli uffici  giudiziari  e  degli  altri  servizi
istituzionali, in coerenza con  gli  obiettivi  di  stabilita'  della
finanza pubblica. 
  11. Nella  scelta  del  cessionario  o  dell'affittuario  dei  beni
aziendali l'Agenzia  procede  mediante  licitazione  privata  ovvero,
qualora ragioni di  necessita'  o  di  convenienza,  specificatamente
indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata.  Sui
relativi contratti e' richiesto il parere di organi  consultivi  solo
per importi eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso  di  licitazione
privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. 
  12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  sono  affidati
dall'autorita' giudiziaria in  custodia  giudiziale  agli  organi  di
polizia, anche per le esigenze di polizia  giudiziaria,  i  quali  ne
facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di  polizia,  ovvero
possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello  Stato  o
ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia,  di
protezione civile o di tutela ambientale. 
  13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3
e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 
  14. I trasferimenti e le cessioni  di  cui  al  presente  articolo,
disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta. 
  15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione  o  la
destinazione sono rientrati,  anche  per  interposta  persona,  nella
disponibilita' o  sotto  il  controllo  del  soggetto  sottoposto  al
provvedimento   di   confisca,   si   puo'   disporre    la    revoca
dell'assegnazione o della destinazione da parte dello  stesso  organo
che ha disposto il relativo provvedimento. 
 
          Note all'art. 48: 
              - La legge 11 agosto 1991, n.  266  reca:  Legge-quadro
          sul volontariato. 
              - La legge 8 novembre 1991,  n.  381  reca:  Disciplina
          delle cooperative sociali. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  74  e  129  del
          Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.): 
              "Art. 74.Associazione finalizzata al traffico  illecito
          di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1,  e
          38, comma 2) 
              1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
          commettere piu' delitti tra quelli previsti  dall'art.  70,
          commi 4, 6  e  10,  escluse  le  operazioni  relative  alle
          sostanze di cui  alla  categoria  III  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE)  n.  111/2005,  ovvero  dall'art.  73,  chi  promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito per cio' solo con  la  reclusione  non  inferiore  a
          venti anni. 
              2. Chi partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni. 
              3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              4. Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito. 
              5. La pena e' aumentata se ricorre  la  circostanza  di
          cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. 
              6. Se l'associazione e'  costituita  per  commettere  i
          fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si  applicano  il
          primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 
              7. Le pene previste dai commi da 1 a 6  sono  diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione risorse decisive per  la  commissione  dei
          delitti. 
              8. Quando in leggi e decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
          n.  162,  il  richiamo  si  intende  riferito  al  presente
          articolo." 
              "Art. 129. Concessione di strutture  appartenenti  allo
          Stato. 
              (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) 
              1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e  ai
          centri privati autorizzati e convenzionati, possono  essere
          dati  in  uso,  con  convenzione  per  una  durata   almeno
          decennale, con decreto del Ministro delle finanze,  emanato
          di  concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,
          edifici, strutture e aree  appartenenti  al  demanio  o  al
          patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di
          cura recupero di tossicodipendenti, nonche' per  realizzare
          centri e case di lavoro per i riabilitati. 
              2. Gli enti o i  centri  di  cui  al  comma  1  possono
          effettuare opere di ricostruzione, restauro e  manutenzione
          per   l'adattamento   delle   strutture    attingendo    ai
          finanziamenti di  cui  all'art.  128  e  nel  rispetto  dei
          vincoli posti sui beni stessi. 
              3. Agli  enti  di  cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e  6,  dell'art.  2
          della legge 11 luglio 1986, n. 390.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio
          1986, n. 349 (Istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          norme in materia di danno ambientale.): 
              "Art. 13. 1. Le associazioni di protezione ambientale a
          carattere nazionale e  quelle  presenti  in  almeno  cinque
          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta. Decorso tale termine senza  che  il  parere  sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente art. 12, comma  1,  lettera  c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e
          ne informa il Parlamento.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21
          marzo 1978, n.  59  (Norme  penali  e  processuali  per  la
          prevenzione e la repressione di gravi reati) convertito con
          modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191: 
              "Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento  o
          a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a
          un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato  o  di  parte  di
          esso ha l'obbligo di  comunicare  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza, entro quarantotto  ore  dalla  consegna
          dell'immobile,  la  sua  esatta  ubicazione,   nonche'   le
          generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona
          che assume la disponibilita' del bene  e  gli  estremi  del
          documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere
          richiesto all'interessato. 
              Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, i soggetti di cui al  primo  comma  hanno
          l'obbligo di provvedere alla  comunicazione,  all'autorita'
          di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali,
          stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in
          corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. 
              La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere
          effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso
          di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la
          data della ricevuta postale. 
              Nel caso di violazione delle disposizioni indicate  nei
          commi precedenti si applica la sanzione amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  103  a  euro  1.549.  La
          violazione   e'   accertata   dagli   organi   di   polizia
          giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del  comune  ove  si
          trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i
          proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto
          non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre  1975,
          n. 706.". 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) abrogato. 
              2 - 4 ter (omissis).". 
              - Si riporta il testo dei commi  1  e  2  dell'art.  15
          della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale): 
              "Art. 15. 1. Non possono essere candidati alle elezioni
          regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali  e  non
          possono comunque ricoprire le cariche di  presidente  della
          giunta  regionale,  assessore  e   consigliere   regionale,
          presidente della giunta provinciale, sindaco,  assessore  e
          consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
          del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
          consiglio di amministrazione  dei  consorzi,  presidente  e
          componente dei consigli e  delle  giunte  delle  unioni  di
          comuni, consigliere di amministrazione e  presidente  delle
          aziende speciali e delle istituzioni  di  cui  all'art.  23
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  amministratore  e
          componente degli organi comunque  denominati  delle  unita'
          sanitarie locali,  presidente  e  componente  degli  organi
          esecutivi delle comunita' montane: 
              a) coloro che hanno riportato condanna  definitiva  per
          il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice  penale  o
          per il delitto  di  associazione  finalizzata  al  traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui
          all'art. 74 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  o  per
          un delitto di cui  all'art.  73  del  citato  testo  unico,
          concernente la produzione o il traffico di dette  sostanze,
          o   per   un   delitto   concernente   la    fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche', nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena  della
          reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
          e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,  o
          per  il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o   reale
          commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
              b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
          delitti  previsti  dagli  articoli  314   (peculato),   316
          (peculato mediante profitto  dell'errore  altrui),  316-bis
          (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
          (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per  un
          atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
          atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata  di
          un pubblico servizio) del codice penale; 
              c)  coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore a sei mesi per uno o piu'  delitti  commessi  con
          abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti  ad
          una pubblica funzione o a un pubblico servizio  diversi  da
          quelli indicati alla lettera b); 
              d)  coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo; 
              e) (abrogato); 
              f) coloro nei cui confronti il tribunale ha  applicato,
          con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
          quanto indiziati di appartenere ad una  delle  associazioni
          di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  come
          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.
          646. 
              1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal  presente
          articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 del codice  di
          procedura penale e' equiparata a condanna. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
          sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
          o di proscioglimento o sentenza di annullamento,  anche  se
          con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura  di
          prevenzione, anche se non definitivo. 
              3 - 6 (omissis).". 
              - Si riporta il testo  del  comma  7  dell'art.  2  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti
          in  materia  di  funzionalita'  del  sistema   giudiziario)
          convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181: 
              "Art. 2. Fondo unico giustizia. 
              1 - 6 (omissis) 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
              a) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'art. 18,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
              b) in misura non inferiore ad un  terzo,  al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
              c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis - 10 (omissis).".