Art. 48.
    (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

   1.  Il  credito  di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente
alle  imprese  ubicate  nelle  aree  territoriali  individuate  dalla
decisione  della  Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  di  cui  alla  deroga prevista
dall'articolo  87,  paragrafo  3, lettera a), del Trattato istitutivo
della  Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, nella misura
massima  dell'85  per  cento dell'incremento delle spese di ricerca e
sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute
nei  tre  esercizi  precedenti.  Per  le  piccole e medie imprese che
svolgono   attivita'  industriale,  il  credito  di  imposta  di  cui
all'articolo  108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella
misura  massima  del  100  per  cento  dell'incremento delle predette
spese.  Il  credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura
massima   consentita  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  di
intensita'  di  aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione
europea  96/C,  45/06,  concernente la disciplina comunitaria per gli
aiuti  di  Stato  alla  ricerca  e  sviluppo,  come  modificata dalla
comunicazione  98/C,  48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa
autorizzazione  della  Commissione  europea. A tale fine, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze procede all'inoltro alla Commissione
della richiesta di preventiva autorizzazione.
   2.  Il  credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla
formazione  del  reddito  e  del valore della produzione rilevante ai
fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio
2002,   esclusivamente   in   compensazione,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3.  Le  agevolazioni  previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con
altri   benefici  eventualmente  concessi,  fatta  eccezione  per  le
agevolazioni   di   cui  al  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
   4.  Le  modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al
presente  articolo  sono  disciplinate con decreto del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  da  adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
 
             Note all'art. 48:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 108 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2001)",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
                 "Art.  108  (Misure a sostegno degli investimenti in
          ricerca  e  sviluppo  nelle  imprese  industriali). 1. Alle
          imprese   che   svolgono  attivita'  industriale  ai  sensi
          dell'art. 2195, primo comma, del codice civile, e' concesso
          dal    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima
          del  75  per cento dell'incremento delle spese di ricerca e
          sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto
          alla  media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi
          precedenti.
                 2.  Gli  investimenti  devono  riguardare  spese per
          l'innovazione  tecnologica  effettuate in strutture situate
          nel  territorio dello Stato o in progetti di collaborazione
          internazionale a maggioranza italiana.
                 3.   Per   la   concessione  e  la  fruizione  delle
          agevolazioni  di  cui al comma 1 nonche' per la regolazione
          contabile  dei  mancati  o minori versamenti effettuati dai
          contribuenti  che  fruiscono  del  credito  di  imposta  si
          applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni
          di attuazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo
          1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          28 maggio   1997,   n.   140.  A  tale  fine  il  Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato si avvale
          per   la   gestione   degli  interventi  della  convenzione
          stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo
          1997, n. 79.
                 4.  Fatta salva la misura massima di cui al comma 1,
          l'agevolazione  e'  concessa, nei limiti dello stanziamento
          di  bilancio,  tenuto  conto  della  disciplina comunitaria
          degli  aiuti  per  la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione
          non e' cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge
          28 marzo   1997,  n.  79,  nonche',  con  riferimento  alle
          medesime   spese,   con  altre  agevolazioni  previste  per
          attivita' di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali
          o  comunitarie  o  comunque concesse da enti ed istituzioni
          pubblici.
                 5.  Qualora  all'atto della domanda dell'impresa non
          siano   maturati   i  tre  esercizi  di  cui  al  comma  1,
          l'agevolazione  e' concessa a fronte del valore complessivo
          dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si
          riferisce  nella  misura  percentuale  definita  dal citato
          decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
                 6.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato,     d'intesa     con     il     Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          con  propria  circolare,  da  emanare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando
          anche  il  termine  iniziale di presentazione delle domande
          nonche'   le   ulteriori   informazioni   e  documentazioni
          necessarie.
                 7.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica   e  tecnologica  provvede,  con  le  modalita'
          previste  dal presente articolo, in relazione alle spese di
          ricerca  effettuate  in  strutture  situate  nel territorio
          dello  Stato o in progetti di collaborazione internazionale
          a maggioranza  italiana.  Gli  oneri  di  cui  al  presente
          articolo  gravano  sul  Fondo  previsto  dall'art. 14 della
          legge  17 febbraio 1982, n. 46, nonche' sul Fondo di cui al
          decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n. 297, ai quali e'
          conferita,  rispettivamente,  per ciascuno degli anni 2001,
          2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.".
                 -  La  decisione del 13 marzo 2000 della Commissione
          europea  concernente  l'approvazione,  con riferimento alla
          Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo
          2000-2006,  dell'elenco  delle regioni italiane ammissibili
          alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a),
          del  trattato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee serie C 175 del 24 giugno 2000.
                 Si  riporta  il  testo  dell'art.  87  del  trattato
          25 marzo   1957  che  istituisce  la  Comunita'  europea  -
          ratificato  con  legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  317  del  23 dicembre 1957,
          supplemento   ordinario,   nella  versione  in  vigore  dal
          1ยบ maggio   1999  -  (la  numerazione  degli  articoli  del
          presente  trattato  e'  stata  completamente modificata dal
          trattato  2 ottobre  1997,  firmato  ad  Amsterdam,  che ha
          apportato altre numerose modifiche):
                 "Art.   87   (ex   art.  92).  -  1.  Salvo  deroghe
          contemplate  dal  presente trattato, sono incompatibili con
          il  mercato  comune,  nella  misura  in  cui incidano sugli
          scambi  tra  Stati  membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
          ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
          favorendo  talune  imprese  o  talune produzioni, falsino o
          minaccino di falsare la concorrenza.
                 2. Sono compatibili con il mercato comune:
                   a) gli  aiuti  a  carattere  sociale  concessi  ai
          singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                   b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                   c) gli  aiuti concessi all'economia di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
                 3.  Possono  considerarsi compatibili con il mercato
          comune:
                   a) gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                   b) gli    aiuti    destinati   a   promuovere   la
          realizzazione di un importante progetto di comune interesse
          europeo  oppure  a  porre  rimedio  a  un  grave turbamento
          dell'economia di uno Stato membro;
                   c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse.
                   d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e
          la  conservazione  del  patrimonio,  quando non alterino le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                   e) le  altre  categorie  di aiuti, determinate con
          decisione   del   consiglio,   che  delibera  a maggioranza
          qualificata su proposta della commissione.".
                 -  La  comunicazione  della  Commissione europea che
          modifica  la  disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
          alla  ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea n. C 45/5 del
          17 febbraio 1996.
                 -  La  comunicazione  della  Commissione europea che
          modifica  la  disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
          alla  ricerca e sviluppo n. 98/C 48/02, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. C 048 del 13 febbraio 1998.
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 63 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  "Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          31 dicembre 1986, supplemento ordinario:
                 "Art.  63  (Interessi  passivi).  - 1. Gli interessi
          passivi  sono  deducibili  per  la  parte corrispondente al
          rapporto  tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
          che   concorrono   a   formare  il  reddito  e  l'ammontare
          complessivo di tutti i ricavi e proventi.
                 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
                   a) non  si tiene conto delle sopravvenienze attive
          e  degli  interessi  di  mora  accantonati  a  norma  degli
          articoli  55  e  71,  dei proventi soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo  di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
          saldi  di  rivalutazione  monetaria che per disposizione di
          legge speciale non concorrono a formare il reddito;
                   b) i  ricavi  derivanti da cessioni di titoli e di
          valute  estere  si computano per la sola parte che eccede i
          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
                   c) le  plusvalenze  realizzate  si  computano  per
          l'ammontare  che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
          reddito dell'esercizio;
                   d) i  dividendi  e  gli  interessi  di provenienza
          estera  si  computano  per  l'intero ammontare anche se per
          convenzione  internazionale o per disposizione di legge non
          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
                   e) i  proventi  immobiliari  di cui all'art. 57 si
          computano nella misura ivi stabilita;
                   f) le  rimanenze  di  cui agli articoli 59 e 60 si
          computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati
          nell'esercizio;
                   g) i  proventi dell'allevamento di animali, di cui
          all'art.  78,  si  computano  nell'ammontare ivi stabilito,
          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
                 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi
          o   altri   proventi   esenti   da   imposta  derivanti  da
          obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o
          ricevute  in  usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre
          1984  o  da  cedole  acquistate  separatamente dai titoli a
          decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono
          ammessi  in  deduzione  fino  a  concorrenza dell'ammontare
          complessivo   degli   interessi   o  proventi  esenti.  Gli
          interessi   passivi   che   eccedono  tale  ammontare  sono
          deducibili  a  norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto,
          ai  fini  del  rapporto  ivi previsto, dell'ammontare degli
          interessi  e  proventi esenti corrispondente a quello degli
          interessi passivi non ammessi in deduzione.
                 4.   Gli   interessi  passivi  non  computati  nella
          determinazione  del  reddito  a norma del presente articolo
          non  danno  diritto  alla deduzione dal reddito complessivo
          prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.".
                 -  Il  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241,
          recante  "Norme  di  semplificazione  degli adempimenti dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni",  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          174 del 28 luglio 1997, supplemento ordinario.
                 -  Il  decreto-legge  28 marzo  1997, n. 79, recante
          "Misure   urgenti   per   il   riequilibrio  della  finanza
          pubblica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del
          29 marzo  1997,  e  convertito in legge, con modificazioni,
          dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997.