Art. 48. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo) 1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attivita' industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C, 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C, 48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 4. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 108 (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, primo comma, del codice civile, e' concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. 2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. 3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonche' per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non e' cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonche', con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attivita' di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici. 5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonche' le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie. 7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.". - La decisione del 13 marzo 2000 della Commissione europea concernente l'approvazione, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, dell'elenco delle regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C 175 del 24 giugno 2000. Si riporta il testo dell'art. 87 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunita' europea - ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, supplemento ordinario, nella versione in vigore dal 1ยบ maggio 1999 - (la numerazione degli articoli del presente trattato e' stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche): "Art. 87 (ex art. 92). - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella comunita' in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione.". - La comunicazione della Commissione europea che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 45/5 del 17 febbraio 1996. - La comunicazione della Commissione europea che modifica la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 98/C 48/02, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 048 del 13 febbraio 1998. - Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, supplemento ordinario: "Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito; e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita; f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio; g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997, supplemento ordinario. - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1997, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997.