Art. 48. Sostituzione della cauzione Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni dell'esattore anche per il periodo di tempo decorso. Il decreto di svincolo della precedente cauzione non puo' essere emesso se non dopo che il prefetto abbia riconosciuto l'idoneita' della nuova a norma dell'art. 46.