(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 48)
                              Art. 48. 
                     Sostituzione della cauzione 

 
  Nel corso della gestione la  cauzione  puo'  essere  sostituita  in
tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni
dell'esattore anche per il periodo di tempo decorso. 
  Il decreto di svincolo della precedente cauzione  non  puo'  essere
emesso se non dopo che il  prefetto  abbia  riconosciuto  l'idoneita'
della nuova a norma dell'art. 46.