Art. 48.
                   Impiego del personale artistico

  Il  personale  di  cui  al primo comma del precedente articolo deve
iscriversi  nelle  liste  costituite  dall'Ufficio  speciale  per  il
collocamento  dei  lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture -
fornendo   ogni  utile  indicazione  ai  fini  della  sua  tempestiva
reperibilita'.
  L'assunzione  di  detto  personale  deve  avvenire  per  il tramite
dell'Ufficio  speciale  per  il  collocamento  dei  lavoratori  dello
spettacolo  -  Servizio  scritture - e deve essere effettuata tra gli
iscritti nelle liste di cui al precedente comma.
  La  scrittura  dei  cantanti  primari e comprimari, dei concertisti
solisti,  dei  direttori  d'orchestra, dei registi, degli scenografi,
dei  coreografi  e  dei  ballerini  solisti  puo'  essere  effettuata
direttamente   dagli   organizzatori  delle  manifestazioni  liriche,
concertistiche, corali e di balletto.
  Il  responsabile della manifestazione e' tenuto a comunicare, entro
il  termine  di  giorni 10, all'Ufficio speciale del collocamento dei
lavoratori dello spettacolo - Servizio scritture - i nominativi degli
artisti scritturati.
  E'   comunque  vietata  qualsiasi  forma  di  mediazione  anche  se
gratuita.