Art. 48.
           Determinazione del reddito di lavoro dipendente



Il  reddito  di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi
ed  emolumenti,  comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta
in   dipendenza   del   lavoro   prestato,   anche   sotto  forma  di
partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalita'.

Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore
di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale  o  assistenziale  in  ottemperanza  a  disposizioni di
legge,  di  contratti  collettivi  o  di accordi aziendali, ancorche'
commisurati alle retribuzioni, ne' i compensi riversibili di cui alla
lettera b) dell'art. 47.

Le  indennita'  di trasferta concorrono a formare il reddito per la
parte  eccedente  il  limite  di lire dodicimila al giorno, elevato a
lire  quindicimila per le trasferte all'estero. Gli assegni di sede e
le   altre  indennita'  percepiti  per  servizi  prestati  all'estero
concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se
per    i   servizi   prestati   all'estero   dai   dipendenti   delle
amministrazioni dello Stato la legge prevede la corresponsione di una
indennita'  base  e  di  maggiorazioni  ad  essa collegate concorre a
formare  il reddito la sola indennita' base nella misura del quaranta
per cento.

Le  indennita'  indicate alla lettera d) dell'art. 47 costituiscono
reddito  nella  misura  del  quaranta per cento del loro ammontare al
netto dei contributi previdenziali.

Le  rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 47
sono  valutati  nella  misura  risultante dai relativi titoli e senza
alcuna deduzione.

Per le indennita' e le altre somme di cui alla lettera e) dell'art.
12 valgono le disposizioni dell'art. 14.