Articolo 48. Errore 1. Uno Stato puo' invocare un errore in un trattato come suscettibile di infirmare il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato stesso quando l'errore verte su di un fatto o su di una situazione che tale Stato supponeva esistesse al momento della conclusione del trattato e che costituiva base essenziale per il consenso di detto Stato ad essere vincolato dal trattato. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando detto Stato abbia contribuito con la sua condotta a tale errore o quando le circostanze siano state tali che esso avrebbe dovuto essere a conoscenza della possibilita' di un errore. 3. Un errore che riguardi soltanto il modo in cui il testo di un trattato e' redatto non ne pregiudica la validita'; in tal caso viene applicato l'articolo 79.