ART. 48.
(Personale  educativo  e  personale assistente non di ruolo nei ruoli
    delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali)

  Al  personale  educativo  incaricato  nei convitti nazionali, negli
educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle
scuole  speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui
al   decreto-legge   6   settembre  1979,  n.  434,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano
svolto   un  incarico  annuale  nell'anno  scolastico  1979-1980,  si
applicano,  rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui ai precedenti
articoli 29, primo comma, e 30.
  Al  predetto  personale  educativo  ed  assistente,  che negli anni
scolastici  1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 abbia svolto servizio in
qualita'  di  istitutore ed assistente supplente nelle istituzioni di
cui  al  precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio
nel  quinquennio  antecedente  al  10 settembre 1980, si applicano le
disposizioni di cui al precedente articolo 31.