ART. 48. 
 
  Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di  uno  dei
genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano
ad entrambi. 
  L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di  istruirlo  ed
educarlo conformemente a  quanto  prescritto  dall'articolo  147  del
codice civile. 
  Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la
minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale  non
ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le  spese
di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di
investirne  l'eccedenza  in  modo   fruttifero.   Si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.