(Norme-art. 48)
                               Art. 48 
          (Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti) 
  1. Le cancellature  che  occorre  eseguire  nelle  sentenze,  nelle
ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del  procedimento
sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate. 
  2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della
sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.