(Regolamento di polizia mortuaria- art. 48)
                              Art. 48. 
  1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32  e'  eseguito
dal coordinatore sanitario  o  da  altro  personale  tecnico  da  lui
delegato, dopo che sia trascorso il periodo di  osservazione  di  cui
agli articoli 8, 9 e 10.