Art. 48.
             (Disposizioni in tema di controlli veterinari)
  1.  All'articolo  26,  comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 397,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ",qualora   si   tratti   di
importazioni di animali provenienti da Paesi terzi".
  2.  Il  quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n.
296, e' abrogato.
 
          Note all'art. 48:
            - La legge 30 aprile 1976, n. 397,  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 153
          dell'11 giugno 1976. L'art. 26 recita:
            "Art. 26. -  1.  L'inoltro  degli  animali  della  specie
          bovina,  equina,  suina,  ovina  e  caprina  dal confine, a
          destinazione puo' essere  effettuato  per  ferrovia  e  per
          strada.
            L'inoltro   per   strada   deve  avvenire  esclusivamente
          mediante autoveicoli.  Il  Ministro  per  la  sanita'  puo'
          stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari
          degli autoveicoli e le modalita' del trasporto.
            Nei casi in cui l'inoltro su strada viene effettuato, per
          motivi  di  polizia  veterinaria, sotto scorta sanitaria la
          relativa spesa e' a carico dello interessato.
            2. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello
          9 previsto dal decreto del Presidente  della  Repubblica  8
          febbraio  1954,  n.  320,  appongono  il  proprio visto sui
          certificati  sanitari  che  accompagnano  gli   animali   a
          destino;   inoltre,   di   ogni   spedizione   devono  dare
          comunicazione  telegrafica   al   veterinario   provinciale
          competente e, per gli animali da macello, anche all'ufficio
          veterinario   comunale   di  destinazione,  a  spese  degli
          interessati.
            3. Qualora una partita di  animali  venga  presentata  al
          confine  con  un unico certificato sanitario e debba essere
          suddivisa per diverse destinazioni, i veterinari di confine
          provvedono:
            a) quando trattasi di bovini e di suini provenienti dalla
          Comunita'  economica  europea,  a   rilasciare   per   ogni
          destinazione  un  nuovo certificato conforme all'originale,
          avvalendosi dei modelli di cui all'allegato F;
            b) quando trattasi di bovini e di suini  provenienti  dai
          Paesi  terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti da
          qualsiasi Paese, a  rilasciare  per  ogni  destinazione  un
          nuovo  certificato conforme ai modelli che saranno indicati
          dal Ministero della sanita'.
            4.  Per gli animali da macello il Ministro per la sanita'
          puo'  con   proprio   decreto   indicare   i   macelli   di
          destinazione.
            5.  Sono  abrogati  gli ultimi tre commi dell'articolo 49
          del D.P.R.  8 febbraio 1954, n. 320".
            - La legge 28 maggio 1981, n. 296,  e'  stata  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 163
          del 16 giugno 1981. L'art. 6 recitava:
            "Art. 6. ....................................
            A decorrere dal  1981  il  Ministero  della  sanita',  di
          concerto  con  i  Ministri  del tesoro e dell'agricoltura e
          delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con  decreto
          l'indennita'  per  l'abbattimento  dei  bovini  affetti  da
          tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti.
            In tutto il territorio  nazionale  il  risanamento  degli
          allevamenti  ovini  e  caprini  dalla  brucellosi  e'  reso
          obbligatorio nei casi  in  cui  vengano  identificati  capi
          infetti  a  norma  del  regolamento  di polizia veterinaria
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
          febbraio  1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei
          casi previsti  dall'art.  27  del  decreto  ministeriale  3
          giugno 1968.
            E'  resa  altresi'  obbligatoria la vaccinazione di tutti
          gli ovini e caprini di eta' tra i 3 e i  7  mesi  destinati
          alla rimonta.
           .....................................................".