Art. 48. Credito su pegno 1. Il credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, continua a essere esercitato dalle banche gia' abilitate allo svolgimento di tale attivita'. 2. Altre banche possono intraprendere l'esercizio dell'attivita' di credito su pegno dotandosi delle necessarie strutture. L'inizio dell'attivita' e' soggetto a nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 48: - La legge n. 745/1938 reca: "Ordinamento dei monti di credito su pegno". - Il R.D. n. 1279/1939 reca: "Attuazione della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei monti di credito su pegno". - Il testo dell'art. 115 del R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' il seguente: "Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza".