Art. 48. 
                           Credito su pegno 
    1. Il credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 
  maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939,  n.  1279,
  continua a essere  esercitato  dalle  banche  gia'  abilitate  allo
  svolgimento di tale attivita'. 
    2. Altre banche possono intraprendere l'esercizio dell'attivita' 
  di credito su pegno dotandosi delle necessarie strutture.  L'inizio
  dell'attivita' e' soggetto a nulla osta della Banca  d'Italia,  che
  verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del  questore,
  da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del regio decreto  18  giugno
  1931, n. 773. 
 
          Note all'art. 48:
             -  La  legge n. 745/1938 reca: "Ordinamento dei monti di
          credito su pegno".
             - Il R.D. n. 1279/1939 reca: "Attuazione della legge  10
          maggio  1938, n. 745, sull'ordinamento dei monti di credito
          su pegno".
             -  Il  testo  dell'art.  115  del   R.D.   n.   773/1931
          (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza) e' il seguente: "Non possono aprirsi o  condursi
          agenzie  di  prestiti  su  pegno o altre agenzie di affari,
          quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di
          agenzie  di  vendita,  di  esposizioni,  mostre   o   fiere
          campionarie e simili, senza licenza del questore.
             La  licenza  e'  necessaria  anche  per  l'esercizio del
          mestiere di sensale o di intromettitore.
             Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese
          le agenzie per la  raccolta  di  informazioni  a  scopo  di
          divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
             La  licenza  vale  esclusivamente  per  i locali in essa
          indicati.
             E' ammessa la rappresentanza".