Art. 48. 
    Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia 
 
  1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei  consigli  scolastici
provinciali delle province di Trieste e  di  Gorizia  un  quarto  dei
rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto
dei  rappresentanti  dei  genitori  degli   alunni   sono   riservati
rispettivamente ai docenti e ai genitori degli  alunni  delle  scuole
statali con lingua d'insegnamento slovena. 
  2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e
di Gorizia un quinto dei rappresentanti  degli  alunni  e'  riservato
agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena. 
  3. Nelle stesse province i consigli  scolastici  distrettuali  e  i
consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi
comunque riguardanti il funzionamento  delle  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena e i  piani  provinciali  relativi  ai  corsi  di
istruzione degli adulti e alle attivita' di educazione  permanente  e
di istruzione ricorrente degli adulti di lingua  materna  slovena,  a
richiedere il parere della commissione di cui all'articolo 624. 
  4.  Tali  consigli,  qualora  assumano,   nel   loro   compito   di
formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di  cui  al
comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito. 
  5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi  nelle
anzidette  materie  da  inviare  alle  competenti  autorita'  per  le
ulteriori determinazioni,  sono  allegati  i  pareri  espressi  dalla
commissione di cui al comma 3.