(Convenzione - art. 48)
                             Articolo 48 
   L'originale  della  presente  Convenzione,  fatta   in   un   solo
esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e  russa,  i
cinque testi facenti egualmente  fede,  sara'  depositato  presso  il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  che  ne
trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al
paragrafo 1 dell'articolo 37 della presente Convenzione. 
   IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti   plenipotenziari   debitamente
autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno  firmato  la  presente
Convenzione. 
   Fatta a Vienna, l'8 novembre dell'anno millenovecentosessantotto.