(Convenzione - art. 48)
    


                 Articolo 48
Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione  abroghera'  e
sostituira',  nelle relazioni tra le Parti contraenti, la Convenzione
internazionale  relativa  alla  circolazione  automobilistica  e   la
Convenzione   internazionale   relativa  alla  circolazione  stradale
firmata ambedue a Parigi il 24  aprile  1926,  la  Convenzione  sulla
regolazione  della circolazione automobilistica interamericana aperta
alla firma a Washington il 15 dicembre 1943 e  la  Convenzione  sulla
circolazione  stradale  aperta  alla  firma a Ginevra il 19 settembre
1949.