Art. 48. Regioni ed enti locali Limiti al fabbisogno 1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonche' la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanita', procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Criteri operativi per il computo e monitoraggio (regioni) 2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione. Criteri operativi per il computo e monitoraggio (province e comuni) 3. La conferenza Stato-citta' e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica. Iniziative di salvaguardia 4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la conferenza Statocitta' e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sospensione dei pagamenti 5. In attesa delle indicazioni delle predette conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali. Estinzione di crediti INPS 6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Regolazione di crediti INAIL 7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL. Versamenti delle regioni 8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualita' costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7. Agevolazioni contributive per apprendisti artigiani 9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella. Delega per una addizionale comunale all'IRPEF 10. Il Governo e' delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998; b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali; c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale; d) previsione della facolta' per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; e' fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale , da accorpare possibilmente in un unico numero; e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purche' sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale e' trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta e' determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed e' versata al comune stesso; g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalita' di partecipazione alle attivita' di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonche' di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni. Specificazioni dei decreti delle Finanze 11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entita' complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano: a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite; b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attivita' dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi; c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b); d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali; e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma. Disciplina transitoria 12. I decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresi' le modalita' di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b). Modifiche alle norme sull'IRAP 13. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera p), le parole: "delle province" e "alle province" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "degli enti locali" e "agli enti locali"; b) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: " q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali"; c) alla lettera r) sono soppresse le parole: "e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)". Dichiarazioni fiscali per gli enti locali 14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.
Note all'art. 48: - La legge n. 25/1955 reca "Disciplina dell'apprendistato". - Il terzo comma dell'art. 16 della legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente: "Art. 16 ( Formazione per gli apprendisti ). - (Omissis). Le regioni, per i fini di cui all'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'art. 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani". - Il comma 12 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ) e' il seguente: "12. A decorrere dal 1 gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilita' speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma". - La legge n. 59/1997 reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 11 ( Determinazione dell'imposta ). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a lire 7.200.000: 10%; oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000: 22%; oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000: 27%; oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000: 34%; oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000: 41%; oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000: 46%; oltre lire 300.000.000: 51%".