Art. 48 
               Scioglimento e liquidazione volontaria 
 
  1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2448, primo comma,  n.  4),
del codice civile. Quando il capitale della SICAV  si  riduce  al  di
sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo  43,  comma  1,
lettera c), e permane tale per un  periodo  di  sessanta  giorni,  la
societa' si scioglie. Il termine e' sospeso qualora sia iniziata  una
procedura di fusione con altra SICAV. 
  2. Gli atti per i quali e' prevista  la  pubblicita'  dall'articolo
2449, commi quarto, quinto e sesto del codice  civile  devono  essere
anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto  e  comunicati
alla  Banca  d'Italia  nel  termine  di  dieci  giorni  dall'avvenuta
iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione e il  rimborso  di
azioni e' sospeso, nel caso previsto dall'articolo 2448, primo comma,
numero 5 del codice civile, dalla data di assunzione della  delibera,
nei casi previsti dall'articolo 2448, primo comma, numeri 1,  2  e  6
del codice civile e dal comma 1 del presente  articolo,  dal  momento
dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione e nel
caso previsto dall'articolo 2448, primo comma, numero  3  del  codice
civile, dal momento del  deposito  in  cancelleria  del  decreto  del
presidente   del   tribunale.   La   delibera   del   consiglio    di
amministrazione e' trasmessa anche alla CONSOB nel medesimo termine. 
  3. La nomina, la revoca e la sostituzione  dei  liquidatori  spetta
all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2450 del  codice
civile e l'articolo 97 del T.U. bancario. 
  4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano  di
smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a  liquidare
l'attivo della societa' nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite
dalla Banca d'Italia. 
  5. Il bilancio di liquidazione  e'  sottoposto  al  giudizio  della
societa' incaricata della revisione ed e' pubblicato  sui  quotidiani
indicati nello statuto. 
  6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori,  al
rimborso delle azioni nella misura prevista dal  bilancio  finale  di
liquidazione. 
  7. Per quanto non previsto dal  presente  articolo  alla  SICAV  si
applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V,  sezione  XI
del codice civile. 
 
          Nota all'art. 48: 
            - Il testo dell'art. 97 del D.Lgs. 1 settembre  1993,  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia) e' il seguente: 
            "Art. 97 (Sostituzione degli  organi  della  liquidazione
          ordinaria). - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.
          80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le
          norme  ordinarie  non  si  svolge  con  regolarita'  o  con
          speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione
          dei  liquidatori,  nonche'  dei  membri  degli  organi   di
          sorveglianza. 
            2. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo
          le modalita' previste dall'art. 81, comma 2. 
            3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta 
 
          il mutamento della procedura di liquidazione".