Art. 48
                       (Copertura finanziaria)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il
1997  e  in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
si provvede:
   a)  quanto  a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto  ai  fini  del bilancio triennale 1997-1999 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire 22.500 milioni per l'anno
1997  e  a  lire  29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro; quanto a lire
50.000  milioni  per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri; quanto a lire
20.000  milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo  al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999,  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
   b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998
e  1999,  mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.