Art. 48
                  Lavori in locali chiusi e angusti
  1. Il datore di lavoro provvede affinche':
a)  negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai isolati avvenga
soltanto con assistenza esterna;
b)   sia   prevista   idonea   ventilazione   forzata   ed   adeguata
illuminazione;
c)   ove,   a   causa   di  lavori  gia'  effettuati  o  di  sostanze
precedentemente contenute, esistano rischi di  esplosione,  incendio,
intossicazione o asfissia, prima di fare accedere il personale, anche
nei  locali  adiacenti, intervenga un consulente chimico di porto che
accerti,  preventivamente,  le  condizioni  di  respirabilita'  o  di
infiammabilita' dell'aria presente nell'ambiente;
d)  nei  lavori  che  implicano l'uso di cannelli ossiacetilenici, di
pinze per  la  saldatura,  di  utensili  sprigionanti  scintille,  un
consulente  chimico  di porto accerti che nel locale non vi siano gas
in concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni;
e) per le lavorazioni a fuoco sia predisposta idonea aspirazione alla
fonte dei  fumi  prodotti.  Una  persona  addestrata  a  svolgere  il
servizio  di  prevenzione antincendio assista all'operazione. Qualora
il servizio non fosse svolto da membri dell'equipaggio,  l'assistenza
sia  prestata  da  personale  appartenente  ai  "servizi  integrativi
antincendio" autorizzati dall'Autorita'.