Art. 48 
 
        Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1.  ((Al  capo  II  del  titolo  II  del  libro  terzo  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis e' aggiunto il seguente)): 
  «Art. 537-ter (((Cooperazione con altri Stati per  i  materiali  di
armamento prodotti dall'industria nazionale).))  -  1.  Il  Ministero
della  difesa,  nel  rispetto  dei  principi,  delle  norme  e  delle
procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di  cui
alla legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e  successive  modificazioni,
d'intesa con il Ministero degli  affari  esteri,  puo'  svolgere  per
conto di altri  Stati  esteri  con  i  quali  sussistono  accordi  di
cooperazione o di reciproca assistenza  tecnico-militare,  e  tramite
proprie articolazioni, attivita' di  supporto  tecnico-amministrativo
per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti  dall'industria
nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate  esigenze
di sostegno logistico e  assistenza  tecnica,  richiesti  dai  citati
Stati, nei limiti e secondo le modalita'  disciplinati  nei  predetti
accordi. 
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della
difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  ((previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti)), e'  definita  la  disciplina  esecutiva  e
attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo 
  3. ((Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per  le
attivita' di cui al comma 1, sono versate)) all'entrata del  bilancio
dello Stato per essere integralmente ((riassegnate)) ai fondi di  cui
all'articolo 619.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il   D.Lgs.   15-3-2010   n.   66   recante   Codice
          dell'ordinamento militare e' pubblicato nella Gazz. Uff.  8
          maggio 2010, n. 106, S.O.