Art. 48 
 
                        Procedure di recupero 
 
  1. La societa' Equitalia Spa effettua la riscossione degli  importi
dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14
del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del  22  marzo  1999,
adottate in data successiva alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, a prescindere dalla forma dell'aiuto e  dal  soggetto
che l'ha concesso. 
  2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui  al
comma 1, con decreto  da  adottare  entro  due  mesi  dalla  data  di
notifica  della  decisione,  il  Ministro  competente   per   materia
individua,  ove  necessario,  i  soggetti  tenuti  alla  restituzione
dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita'  e  i
termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce
titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. 
  3. Nei casi in cui l'ente competente e'  diverso  dallo  Stato,  il
provvedimento di cui al comma 2  e'  adottato  dalla  regione,  dalla
provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le  attivita'
di  cui  al  comma  1  sono  effettuate  dal  concessionario  per  la
riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato. 
  4.   Le   informazioni   richieste   dalla   Commissione    europea
sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite  dalle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e  per
il suo tramite. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 659/1999, si
          veda nelle note all'articolo 46.