Art. 48 Criteri per la sospensione delle abilitazioni industriali 1. Viene disposta la sospensione dell'AP e del NOSI nei casi in cui: a) all'operatore economico vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comma 1, lettere a) e c), e comma 2 lettera b) limitatamente alla sospensione ed iscritte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; b) sopravvenga dopo il rilascio, a carico dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 47, taluna delle cause di cui all'art. 37 che evidenzi elementi di fatto tali da far ritenere che l'operatore non dia sicuro affidamento ai fini della protezione e della tutela delle informazioni classificate. Resta fermo in questo caso quanto disposto dal comma 1, lett. c) dell'art. 47; c) la sospensione o la revoca rispettivamente dell'AT o del NOS a personale abilitato non appartenente all'organizzazione di sicurezza sia suscettibile di incidere, per il ruolo ricoperto da detto personale, sull'adeguatezza complessiva dell'operatore economico alla trattazione delle informazioni classificate; d) anche a seguito di verifiche di sicurezza, emergano le carenze o insufficienze previste dall'art. 47, comma 3, lett. a), b), c). 2. La sospensione del NOSI e dell'AP rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e' disposta per la durata di 6 mesi, ad eccezione del caso in cui sia irrogata la sanzione prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, comma 2, lettera b), per il quale la sospensione opera nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 3. La sospensione del NOSI e dell'AP, disposta nei casi indicati dal comma 1, lett. b), e' efficace per un periodo non superiore a 6 mesi, nell'ambito del quale l'UCSe puo' impartire prescrizioni, soggette a successive verifiche di idoneita', cui l'operatore economico dovra' adeguarsi, a pena di revoca dell'abilitazione di sicurezza industriale. Ai fini del presente comma, l'UCSe puo' prescrivere all'operatore economico: a) la sostituzione dei soggetti la cui inidoneita' al possesso dell'abilitazione personale ha causato la sospensione del NOSI; b) la garanzia che il destinatario di misura restrittiva o revoca del NOS sia soggetto ad idonee misure atte ad estrometterlo dal circuito informativo classificato; c) l'adozione di modelli organizzativi e di gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cosi' come formulati a seguito del vaglio di cui all'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) di dotarsi di clausola statutaria che consenta ad un legale rappresentante, eventualmente non dotato di rappresentanza generale, di subentrare nelle competenze del legale rappresentante al quale sia stata applicata misura restrittiva o di revoca dell'abilitazione personale, limitatamente alle attivita' classificate da quest'ultimo gestite; e) il ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso ulteriori misure fissate dall'UCSe. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c), la sospensione del NOSI e dell'AP rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006 puo' essere disposta per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabile fini ad ulteriori 6 mesi. Scaduti tali termini e' disposta la cessazione della sospensione, nel caso siano reintegrate le condizioni di sicurezza, ovvero, ove cio' non avvenga, la revoca del NOSI. Qualora, pur in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lett. c), sia verificata da parte dell'UCSe la sussistenza di livelli minimi di sicurezza, il provvedimento di sospensione non viene adottato, purche' l'operatore economico ripristini le condizioni di sicurezza con le modalita' ed entro i tempi indicati dall'UCSe. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. d), l'UCSe, nel provvedimento di sospensione, indica all'operatore economico le misure da adottare per il ripristino delle condizioni di sicurezza fissando un termine per realizzarle. Qualora tali misure non vengano adottate nei termini stabiliti dall'UCSe, e' disposta la revoca ai sensi del comma 3 dell'art. 47. Ove pur in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lett. d), sia verificata da parte dell'UCSe la sussistenza di livelli minimi di sicurezza, il provvedimento di sospensione non viene adottato, purche' l'operatore economico ripristini le condizioni di sicurezza con le modalita' ed entro i tempi indicati dall'UCSe. 6. Qualora l'operatore economico sia sottoposto alle misure previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aventi ad oggetto le commesse classificate in corso di esecuzione, la sospensione del NOSI non opera limitatamente a queste ultime, sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea alla gestione di informazioni e documenti classificati. 7. Qualora, pur in presenza di procedure concorsuali, l'operatore economico sia in grado, ai sensi della normativa vigente, di proseguire il rapporto contrattuale con la stazione appaltante, l'abilitazione di sicurezza industriale non e' sottoposta a misure sospensive, sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea alla gestione di informazioni e documenti classificati. 8. In caso di legale rappresentanza plurima, le disposizioni di cui al comma 1, lett. b), non si applicano qualora vi sia altro rappresentante legale dell'operatore economico dotato di NOS. Quest'ultimo subentra, qualora consentito dalle disposizioni statutarie, nelle competenze del legale rappresentante al quale sia stata applicata misura di sospensione o di revoca del NOS, relativamente alle attivita' classificate.