Art. 48 
 
      Criteri per la sospensione delle abilitazioni industriali 
 
  1. Viene disposta la sospensione dell'AP e del  NOSI  nei  casi  in
cui: 
    a) all'operatore economico vengano applicate le sanzioni previste
dall'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  comma  1,
lettere a) e c), e comma 2 lettera b) limitatamente alla  sospensione
ed iscritte nell'anagrafe delle sanzioni amministrative di  cui  agli
articoli 9 e 12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313; 
    b) sopravvenga dopo il rilascio, a carico dei soggetti di cui  al
comma 2 dell'art. 47, taluna delle  cause  di  cui  all'art.  37  che
evidenzi elementi di fatto tali da far ritenere che  l'operatore  non
dia sicuro affidamento ai fini della protezione e della tutela  delle
informazioni classificate. Resta fermo in questo caso quanto disposto
dal comma 1, lett. c) dell'art. 47; 
    c) la sospensione o la revoca rispettivamente dell'AT o del NOS a
personale abilitato non appartenente all'organizzazione di  sicurezza
sia suscettibile  di  incidere,  per  il  ruolo  ricoperto  da  detto
personale, sull'adeguatezza complessiva dell'operatore economico alla
trattazione delle informazioni classificate; 
    d) anche a seguito di verifiche di sicurezza, emergano le carenze
o insufficienze previste dall'art. 47, comma 3, lett. a), b), c). 
  2. La sospensione del  NOSI  e  dell'AP  rilasciata  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  febbraio  2006,
nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e' disposta per  la  durata
di 6 mesi, ad eccezione del caso in  cui  sia  irrogata  la  sanzione
prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,
comma 2, lettera b), per il quale la  sospensione  opera  nei  limiti
previsti dall'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno  2001,
n. 231. 
  3. La sospensione del NOSI e dell'AP, disposta  nei  casi  indicati
dal comma 1, lett. b), e' efficace per un periodo non superiore  a  6
mesi, nell'ambito  del  quale  l'UCSe  puo'  impartire  prescrizioni,
soggette  a  successive  verifiche  di  idoneita',  cui   l'operatore
economico dovra' adeguarsi, a pena  di  revoca  dell'abilitazione  di
sicurezza industriale.  Ai  fini  del  presente  comma,  l'UCSe  puo'
prescrivere all'operatore economico: 
    a) la sostituzione dei soggetti la cui  inidoneita'  al  possesso
dell'abilitazione personale ha causato la sospensione del NOSI; 
    b) la garanzia che il destinatario di misura restrittiva o revoca
del NOS sia soggetto ad  idonee  misure  atte  ad  estrometterlo  dal
circuito informativo classificato; 
    c) l'adozione di modelli organizzativi e di gestione previsti dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  cosi'  come  formulati  a
seguito del vaglio di cui all'art. 6, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
    d) di dotarsi di clausola statutaria che consenta  ad  un  legale
rappresentante, eventualmente non dotato di rappresentanza  generale,
di subentrare nelle competenze del legale rappresentante al quale sia
stata applicata misura  restrittiva  o  di  revoca  dell'abilitazione
personale, limitatamente alle attivita' classificate da  quest'ultimo
gestite; 
    e)  il  ripristino  delle  condizioni  di  sicurezza   attraverso
ulteriori misure fissate dall'UCSe. 
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c),  la  sospensione  del
NOSI e dell'AP rilasciata ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006 puo' essere  disposta  per  un
periodo massimo di 6 mesi, prorogabile  fini  ad  ulteriori  6  mesi.
Scaduti tali termini e' disposta la cessazione della sospensione, nel
caso siano reintegrate le condizioni di sicurezza, ovvero,  ove  cio'
non avvenga, la revoca del  NOSI.  Qualora,  pur  in  presenza  delle
condizioni di cui al comma 1,  lett.  c),  sia  verificata  da  parte
dell'UCSe  la  sussistenza  di  livelli  minimi  di   sicurezza,   il
provvedimento di sospensione non viene adottato, purche'  l'operatore
economico ripristini le condizioni di sicurezza con le  modalita'  ed
entro i tempi indicati dall'UCSe. 
  5. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1,  lett.  d),  l'UCSe,  nel
provvedimento  di  sospensione,  indica  all'operatore  economico  le
misure da adottare per il ripristino delle  condizioni  di  sicurezza
fissando un termine per realizzarle. Qualora tali misure non  vengano
adottate nei termini stabiliti dall'UCSe, e' disposta  la  revoca  ai
sensi del comma 3 dell'art. 47. Ove pur in presenza delle  condizioni
di cui al comma 1, lett. d), sia verificata  da  parte  dell'UCSe  la
sussistenza di livelli  minimi  di  sicurezza,  il  provvedimento  di
sospensione  non  viene  adottato,  purche'   l'operatore   economico
ripristini le condizioni di sicurezza con le  modalita'  ed  entro  i
tempi indicati dall'UCSe. 
  6.  Qualora  l'operatore  economico  sia  sottoposto  alle   misure
previste dall'art. 32 del  decreto  legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
aventi ad oggetto le commesse classificate in corso di esecuzione, la
sospensione  del  NOSI  non  opera  limitatamente  a  queste  ultime,
sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea alla gestione  di
informazioni e documenti classificati. 
  7. Qualora, pur in presenza di procedure  concorsuali,  l'operatore
economico  sia  in  grado,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  di
proseguire il  rapporto  contrattuale  con  la  stazione  appaltante,
l'abilitazione di sicurezza industriale non e'  sottoposta  a  misure
sospensive, sempreche' l'organizzazione di sicurezza sia idonea  alla
gestione di informazioni e documenti classificati. 
  8. In caso di legale rappresentanza plurima, le disposizioni di cui
al comma  1,  lett.  b),  non  si  applicano  qualora  vi  sia  altro
rappresentante  legale  dell'operatore  economico  dotato   di   NOS.
Quest'ultimo  subentra,   qualora   consentito   dalle   disposizioni
statutarie, nelle competenze del legale rappresentante al  quale  sia
stata  applicata  misura  di  sospensione  o  di  revoca   del   NOS,
relativamente alle attivita' classificate.