Art. 48 
 
 
                        Finalita' del bail-in 
 
  1. Il bail-in e' disposto: 
  a)  per  ripristinare  il  patrimonio  di  un   soggetto   di   cui
all'articolo 2 sottoposto a risoluzione nella  misura  necessaria  al
rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la  fiducia
del mercato, se l'applicazione del  bail-in,  anche  unitamente  alle
misure di riorganizzazione aziendale, e' sufficiente  a  prospettarne
il risanamento; o 
  b) in caso di cessione ai sensi della Sezione II,  per  ridurre  il
valore nominale delle passivita' cedute, inclusi i titoli di  debito,
o per convertire queste passivita' in capitale. 
  2. Nei confronti del soggetto al quale viene applicato  il  bail-in
puo' essere disposta la trasformazione della forma  giuridica,  anche
successivamente alla chiusura della risoluzione. Non si applicano gli
articoli 2437, 2497-quater, 2545-undecies, ne' le disposizioni  della
Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V del codice  civile,  ad
eccezione degli articoli 2498 e 2500,  che  si  applicano  in  quanto
compatibili. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  2437,
          2497-quater e 2545-undecies del codice civile: 
              "Art. 2437 (Diritto di recesso).  -  Hanno  diritto  di
          recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i  soci  che
          non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: 
              a) la modifica  della  clausola  dell'oggetto  sociale,
          quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
          della societa'; 
              b) la trasformazione della societa'; 
              c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
              d) la revoca dello stato di liquidazione; 
              e) l'eliminazione  di  una  o  piu'  cause  di  recesso
          previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; 
              f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
          dell'azione in caso di recesso; 
              g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
          di voto o di partecipazione. 
              Salvo  che  lo  statuto  disponga  diversamente,  hanno
          diritto  di  recedere  i  soci  che  non   hanno   concorso
          all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
              a) la proroga del termine; 
              b)  l'introduzione  o  la  rimozione  di  vincoli  alla
          circolazione dei titoli azionari. 
              Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
          azioni non sono quotate  in  un  mercato  regolamentato  il
          socio puo' recedere con il preavviso di almeno  centottanta
          giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore,  non
          superiore ad un anno. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio  puo'  prevedere  ulteriori
          cause di recesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  dettate  in  tema  di
          recesso per le societa' soggette ad attivita' di  direzione
          e coordinamento. 
              E' nullo ogni patto volto ad escludere o  rendere  piu'
          gravoso l'esercizio del diritto di  recesso  nelle  ipotesi
          previste dal primo comma del presente articolo." 
              "Art. 2497-quater (Diritto di recesso). - Il  socio  di
          societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento
          puo' recedere: 
              a) quando la societa' o l'ente che  esercita  attivita'
          di   direzione   e   coordinamento   ha   deliberato    una
          trasformazione che  implica  il  mutamento  del  suo  scopo
          sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo  oggetto
          sociale consentendo l'esercizio di attivita'  che  alterino
          in modo sensibile e  diretto  le  condizioni  economiche  e
          patrimoniali  della  societa'  soggetta  ad  attivita'   di
          direzione e coordinamento; 
              b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con
          decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita'  di
          direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497;  in  tal
          caso il diritto di recesso puo' essere esercitato  soltanto
          per l'intera partecipazione del socio; 
              c) all'inizio  ed  alla  cessazione  dell'attivita'  di
          direzione e coordinamento, quando  non  si  tratta  di  una
          societa' con azioni quotate in mercati regolamentati  e  ne
          deriva   un'alterazione   delle   condizioni   di   rischio
          dell'investimento e non venga promossa un'offerta  pubblica
          di acquisto. 
              Si  applicano,  a  seconda  dei  casi  ed   in   quanto
          compatibili, le disposizioni previste  per  il  diritto  di
          recesso del socio nella societa' per azioni o in  quella  a
          responsabilita' limitata." 
              "Art.  2545-undecies  (Devoluzione  del  patrimonio   e
          bilancio  di  trasformazione).  -   La   deliberazione   di
          trasformazione devolve il valore effettivo del  patrimonio,
          dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi  non
          ancora  distribuiti,   eventualmente   aumentato   fino   a
          concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della  nuova
          societa', esistenti alla data di trasformazione,  ai  fondi
          mutualistici  per  la  promozione  e  lo   sviluppo   della
          cooperazione. 
              Alla proposta di deliberazione  di  trasformazione  gli
          amministratori allegano una relazione giurata di un esperto
          designato dal tribunale nel  cui  circondario  ha  sede  la
          societa' cooperativa, attestante il  valore  effettivo  del
          patrimonio dell'impresa . 
              L'assemblea non puo' procedere  alla  deliberazione  di
          cui ai precedenti commi  qualora  la  cooperativa  non  sia
          stata sottoposta a revisione  da  parte  dell'autorita'  di
          vigilanza   nell'anno   precedente   o,    comunque,    gli
          amministratori non ne abbiano  fatto  richiesta  da  almeno
          novanta giorni.". 
              - La Sezione I del Capo X del Titolo V del Libro V  del
          codice civile comprende gli articoli da 2498 a 2500-nonies. 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2498  e
          2500 del codice civile: 
              "Art. 2498 (Continuita' dei rapporti giuridici). -  Con
          la trasformazione l'ente trasformato conserva i  diritti  e
          gli  obblighi  e  prosegue  in  tutti  i   rapporti   anche
          processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione." 
              "Art.  2500  (Contenuto,   pubblicita'   ed   efficacia
          dell'atto  di  trasformazione).  -  La  trasformazione   in
          societa'  per  azioni,  in  accomandita  per  azioni  o   a
          responsabilita' limitata deve risultare da  atto  pubblico,
          contenente le indicazioni previste dalla legge  per  l'atto
          di costituzione del tipo adottato. 
              L'atto di trasformazione e'  soggetto  alla  disciplina
          prevista per il tipo adottato ed alle forme di  pubblicita'
          relative,  nonche'  alla  pubblicita'  richiesta   per   la
          cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. 
              La  trasformazione   ha   effetto   dall'ultimo   degli
          adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.".