Art. 48 
 
                 Definizione e campo di applicazione 
 
  1. Per prestazioni di  lavoro  accessorio  si  intendono  attivita'
lavorative che non danno luogo, con riferimento  alla  totalita'  dei
committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno
civile,  annualmente   rivalutati   sulla   base   della   variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai
e degli impiegati. Fermo restando  il  limite  complessivo  di  7.000
euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le
attivita' lavorative  possono  essere  svolte  a  favore  di  ciascun
singolo  committente  per  compensi  non  superiori  a  2.000   euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere  altresi'  rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,  nel  limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati  ai
sensi del comma 1,  da  percettori  di  prestazioni  integrative  del
salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a  sottrarre  dalla
contribuzione figurativa relativa alle  prestazioni  integrative  del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: 
  a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito
delle  attivita'  agricole  di  carattere  stagionale  effettuate  da
pensionati e da giovani con meno  di  venticinque  anni  di  eta'  se
regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
  b) alle attivita' agricole svolte  a  favore  di  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte  da
soggetti iscritti l'anno  precedente  negli  elenchi  anagrafici  dei
lavoratori agricoli. 
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio  da  parte  di  un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli  previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese  di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 
  5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di  cui
all'articolo 49 sono  computati  ai  fini  della  determinazione  del
reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. 
  6. E'  vietato  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro  accessorio
nell'ambito dell'esecuzione di appalti  di  opere  o  servizi,  fatte
salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del
lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le  parti  sociali,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  7.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  36  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Per il testo  dell'articolo  36  del  citato  decreto
          legislativo n.165 del 2001 si vedano le  note  all'articolo
          29.