Art. 48 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  87,  e'  abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 
  2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare a  operare  ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera
e),  del  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  e  degli
intermediari non IFRS,  ai  fini  del  bilancio  dell'impresa  e  del
bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso  al  31
dicembre 2015, continuano ad applicarsi  le  pertinenti  disposizioni
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87,  del   decreto
legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  e   degli   atti   emanati
nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  5   del   decreto
legislativo 27 gennaio  1992,  n.  87,  e  successive  modificazioni,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  27  gennaio
          1992, n. 87, si vedano le note alle premesse. 
              - Il testo dell'art.  10  del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva  2008/48/CE
          relativa ai contratti di credito  ai  consumatori,  nonche'
          modifiche del titolo VI del testo unico  bancario  (decreto
          legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina  dei
          soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti  in
          attivita'   finanziaria   e   dei   mediatori   creditizi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  settembre  2010,  n.
          207, supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto  dall'art.  37  del  decreto
          legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  per  le  attivita'
          diverse dalla  prestazione  di  servizi  di  pagamento  gli
          intermediari finanziari e  i  confidi  che,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          risultano iscritti nell'elenco  generale  di  cui  all'art.
          106, nell'elenco speciale  di  cui  all'art.  107  o  nella
          sezione  di  cui  all'art.  155,  comma  4,   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigenti  alla  data
          del  4  settembre  2010,  nonche'  le  societa'  fiduciarie
          previste dall'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente  decreto
          legislativo possono continuare a operare per un periodo  di
          12  mesi  successivi  al  completamento  degli  adempimenti
          indicati al comma 3. 
              2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
          comunque fino al completamento degli adempimenti di cui  al
          comma 4, la  Banca  d'Italia  continua  a  tenere  l'elenco
          generale, l'elenco speciale e le sezioni separate  previste
          dalle disposizioni del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010;  fino
          al completamento degli  adempimenti  indicati  al  comma  3
          possono  essere  iscritti  nuovi  soggetti,  ai  quali   si
          applicano i commi 1, 4 e 8. 
              3. L'iscrizione  nell'albo  e  negli  elenchi  previsti
          dalla disciplina introdotta con il presente titolo  III  e'
          subordinata  all'emanazione  delle  disposizioni  attuative
          nonche', per l'elenco previsto all'art. 112, comma  1,  del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   alla
          costituzione   del   relativo   Organismo;   le   Autorita'
          competenti  provvedono  all'emanazione  delle  disposizioni
          attuative e alla nomina dei  componenti  dell'Organismo  di
          cui all'art. 112-bis del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini
          della costituzione dell'Organismo, i primi componenti  sono
          nominati con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, su  proposta  della  Banca  d'Italia.  L'Organismo
          provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione
          dell'aliquota contributiva a carico  degli  iscritti,  alla
          raccolta  dei  fondi  necessari  al  suo  funzionamento  ed
          all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni  di  cui
          all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385, entro il termine del 30 settembre 2013.  Decorso  tale
          termine, l'Organismo e' regolato  secondo  le  disposizioni
          dell'art. 112-bis vigente. 
              4. Per assicurare  un  passaggio  ordinato  alla  nuova
          disciplina introdotta con il presente titolo III: 
              a)  entro  il  termine  indicato  al   comma   1,   gli
          intermediari finanziari che alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano  nei  confronti
          del pubblico l'attivita' di  assunzione  di  partecipazioni
          ivi compresi quelli di  cui  all'art.  155,  comma  2,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  abrogato  ai
          sensi dell'art. 8 del presente decreto, chiedono alla Banca
          d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma  1,
          attestando di non esercitare attivita' riservate  ai  sensi
          di legge; 
              b)  entro  tre  mesi  dall'entrata  in   vigore   delle
          disposizioni  attuative  del  presente  titolo   III,   gli
          intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
          data  del  4  settembre  2010  o  inclusi  nella  vigilanza
          consolidata bancaria, che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano l'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione all'albo di cui all'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente  decreto.  L'istanza  e'  corredata   della   sola
          documentazione attestante il rispetto delle  previsioni  di
          cui all'art. 107, comma 1, lettere c), d), e)  ed  f),  del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente decreto legislativo; 
              c) almeno sei mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato al comma 1, gli intermediari iscritti  nell'elenco
          di cui all'art. 106 o in quello di  cui  all'art.  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla
          data del 4 settembre  2010,  che  esercitano  attivita'  di
          intermediazione in cambi, chiedono alla Banca  d'Italia  la
          cancellazione dagli elenchi, attestando di  non  esercitare
          attivita' riservate ai sensi di  legge.  Agli  intermediari
          iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 o in quello di cui
          all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano
          attivita' di intermediazione in cambi rimane in  ogni  caso
          preclusa l'attivita' rientrante nell'ambito di applicazione
          dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, come modificato dal presente decreto; 
              d) almeno tre mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato  al  comma  1,  le  societa'  fiduciarie  previste
          all'art. 199, comma 2, del decreto legislativo 24  febbraio
          1998,  n.  58,  come  modificato  dal   presente   decreto,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione alla  sezione  separata  dell'albo  di  cui
          all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385 come  modificato  dal  presente  decreto.  In  pendenza
          dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare  ad
          operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; 
              e) almeno tre mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato al  comma  1,  gli  altri  soggetti  ivi  indicati
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione  all'albo  di  cui  all'art.  106,   ovvero
          istanza di iscrizione nell'elenco di  cui  all'art.  111  o
          nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco  di  cui
          all'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto.  In
          pendenza  dell'istanza  di  autorizzazione,  essi   possono
          continuare ad operare anche oltre il termine  previsto  dal
          comma 1. 
              5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
          al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti  ivi  indicati
          deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
          il proprio oggetto sociale, eliminando  il  riferimento  ad
          attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Per  le  societa'
          fiduciarie di  cui  al  comma  4  il  mancato  accoglimento
          dell'istanza comporta la decadenza  dell'autorizzazione  di
          cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
              6. Decorsi i termini  stabiliti,  i  soggetti  che  non
          abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione  o
          cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b),  c)  ed
          e)  deliberano  la  liquidazione  della   societa'   ovvero
          modificano  il  proprio  oggetto  sociale,  eliminando   il
          riferimento ad attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Le
          societa' fiduciarie di cui  al  comma  4  che  non  abbiano
          presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
          le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione  nella
          speciale sezione dell'albo di cui all'art. 106 del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto. In mancanza, decade  l'autorizzazione  di
          cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 113 e 155, comma  5  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del  4  settembre
          2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano  ai
          cambiavalute gli articoli 11 e 115  T.U.L.P.S.  e  relative
          disposizioni di attuazione. 
              8.  Fino  alla  data  di  entrata   di   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente titolo III, e,  per
          i soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fino  al  completamento
          degli  adempimenti  di  cui  al  comma  4,  continuano   ad
          applicarsi, salvo quanto previsto dai titoli  I  e  II  del
          presente  decreto  legislativo,  le   norme   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
          dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
          di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
          139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli  articoli
          113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
          applicarsi le norme sostituite dall'art. 9, commi  1  e  2.
          Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'art. 9,  comma
          4, all'albo previsto dall'art. 106 del decreto  legislativo
          1° settembre 1993,  n.  385,  deve  intendersi,  fino  alla
          scadenza del periodo indicato al comma  1,  primo  periodo,
          anche  all'elenco  previsto  dall'art.  107   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  previgente.  L'art.
          3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua  ad
          applicarsi fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni delle Autorita' creditizie volte ad assicurare
          la  continuita'  delle  segnalazioni  relative  ai  crediti
          cartolarizzati;   le   Autorita'   vi   provvedono    entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Ai soggetti cessionari  di  cui  all'art.
          7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'art.  3,  comma
          3, della medesima legge continua ad  applicarsi  fino  alla
          data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni  attuative
          indicate all'art. 9, comma 3, del presente decreto. 
              8-bis. Fino  alla  data  di  entrata  di  vigore  delle
          disposizioni di attuazione del presente titolo III,  l'art.
          106 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
          vigente  alla  data  del  4  settembre  2010,  continua  ad
          applicarsi,  ad  eccezione  del  comma   7,   limitatamente
          all'attivita'  di  concessione   di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
          di cui all'art. 106, comma 3, del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico
          l'attivita' di rilascio di garanzie  quando  il  garante  e
          l'obbligato garantito facciano parte del  medesimo  gruppo.
          Per  gruppo  si  intendono  le  societa'   controllanti   e
          controllate ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice  civile
          nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante. 
              8-ter. L'Organismo di cui all'art. 112-bis del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385,   si   intende
          costituito, ai sensi e per gli effetti  delle  disposizioni
          del presente decreto, alla data  di  avvio  della  gestione
          dell'elenco. 
              8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi
          da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis  e
          113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'
          comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              9.   A   decorrere   dall'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente titolo III tutte le
          disposizioni  legislative  che   fanno   riferimento   agli
          intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui  agli
          articoli 106 o 107 del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigenti alla data del 4  settembre  2010,  si
          intendono riferite agli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo di cui all'art. 106 del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto. Le disposizioni legislative che fanno  riferimento
          ai confidi iscritti nella sezione separata  dell'elenco  di
          cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385,  vigente  alla  data  del  4  settembre  2010,  si
          intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
          dall'art. 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, come modificato dal presente decreto;  quelle
          che  fanno  riferimento  ai  confidi  iscritti  nell'elenco
          previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4  settembre  2010,  si
          intendono riferite ai confidi iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, come modificato  dal  presente  decreto.  Ai  soggetti
          abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, si applica l'art. 2 della legge 7 marzo  1996,  n.
          108. 
              10. Gli obblighi comunicativi di cui all'art. 7,  sesto
          e  undicesimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  permangono  nei
          confronti  dei  soggetti  che,   esclusi   dagli   obblighi
          dell'art. 106, del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del
          pubblico,  le  attivita'  di  assunzione  e   gestione   di
          partecipazione,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e  di  rilascio
          di  garanzie.  L'esercizio  in  via  prevalente   sussiste,
          quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli
          ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi  i  seguenti
          presupposti: 
              a) l'ammontare complessivo degli  elementi  dell'attivo
          di natura finanziaria  di  cui  alle  anzidette  attivita',
          unitariamente considerate, inclusi gli impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate, sia  superiore  al  50  per
          cento del  totale  dell'attivo  patrimoniale,  inclusi  gli
          impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; 
              b) l'ammontare complessivo dei  ricavi  prodotti  dagli
          elementi dell'attivo di cui alla  lettera  a),  dei  ricavi
          derivanti da operazioni  di  intermediazione  su  valute  e
          delle commissioni attive percepite  sulla  prestazione  dei
          servizi di pagamento sia superiore  al  50  per  cento  dei
          proventi complessivi. 
              10-bis.  La  Banca  d'Italia  pubblica   l'elenco   dei
          soggetti, operanti alla data  dell'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, che  continuano  a  svolgere  la  propria
          attivita' ai sensi dell'art. 112, comma 7, come  modificato
          dal presente decreto». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 28  febbraio
          2005, n. 38, si vedano le note alle premesse. 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 87, gia' nelle note alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  5  (Poteri  delle  autorita').  -  1.  Gli  enti
          creditizi e finanziari si attengono alle  disposizioni  che
          la Banca d'Italia emana relativamente alle forme  tecniche,
          su base individuale e su base consolidata,  dei  bilanci  e
          delle situazioni dei conti destinate  al  pubblico  nonche'
          alle modalita'  e  ai  termini  della  pubblicazione  delle
          situazioni dei conti . 
              2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche
          per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle
          forme tecniche stabilite dal presente decreto  nonche'  per
          l'adeguamento  della  disciplina  nazionale   all'evolversi
          della  disciplina,  dei  principi  e   degli   orientamenti
          comunitari. 
              3.  Nel  caso  dei  soggetti   operanti   nel   settore
          finanziario   iscritti   nell'elenco   speciale    previsto
          dall'art. 107  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, le istruzioni della  Banca  d'Italia
          sono emanate  d'intesa  con  la  CONSOB.  Per  le  societa'
          previste dalla legge 23 marzo 1983, n.  77,  le  istruzioni
          della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le
          societa' previste dalla legge 2  gennaio  1991,  n.  1,  le
          istruzioni sono emanate dalla  Banca  d'Italia  sentita  la
          CONSOB, tenendo conto della  specialita'  della  disciplina
          della legge stessa. 
              4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri  previsti
          dal  presente  articolo  sono  pubblicati  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».