Art. 48 
 
 
(Raggruppamenti  temporanei  e   consorzi   ordinari   di   operatori
                             economici) 
 
  1. Nel caso  di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo  di  tipo
verticale si intende una riunione di operatori economici  nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono  lavori  non  appartenenti  alla
categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di  gara,  assumibili
da uno dei  mandanti;  per  raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si
intende una riunione di operatori economici finalizzata a  realizzare
i lavori della stessa categoria. 
  2. Nel caso di forniture o  servizi,  per  raggruppamento  di  tipo
verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in  cui
il mandatario  esegue  le  prestazioni  di  servizi  o  di  forniture
indicati come principali  anche  in  termini  economici,  i  mandanti
quelle  indicate  come  secondarie;  per  raggruppamento  orizzontale
quello in cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di  gara  la
prestazione principale e quelle secondarie. 
  3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti  temporanei  e  i  consorzi
ordinari di operatori economici  sono  ammessi  se  gli  imprenditori
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori  consorziati,
abbiano i requisiti di cui all'articolo 84. 
  4. Nel caso di  forniture  o  servizi  nell'offerta  devono  essere
specificate le parti del  servizio  o  della  fornitura  che  saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
  5.  L'offerta  degli  operatori   economici   raggruppati   o   dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei  confronti
della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e,  nel  caso
di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni  secondarie,
la responsabilita' e' limitata all'esecuzione  delle  prestazioni  di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario. 
  6. Nel caso di lavori, per  i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo
verticale, i requisiti di  cui  all'articolo  84,  sempre  che  siano
frazionabili, devono essere posseduti dal  mandatario  per  i  lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo;  per  i  lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti  previsti  per
l'importo della categoria dei lavori che  intende  assumere  e  nella
misura indicata per il concorrente singolo.  I  lavori  riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle  categorie  scorporate  possono
essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in  raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale. 
  7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu'
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in  forma  individuale  qualora
abbia partecipato alla gara medesima in  raggruppamento  o  consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,  per
quali consorziati il consorzio concorre; a  questi  ultimi  e'  fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di  inosservanza  di  tale  divieto  si  applica
l'articolo 353 del codice penale. 
  8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 45, comma 2, lettere  d)  ed  e),  anche  se  non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta  da
tutti gli operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata  come  mandatario,
il quale stipulera' il contratto in nome e per conto  proprio  e  dei
mandanti. 
  9.  E'  vietata  l'associazione  in  partecipazione.  Salvo  quanto
disposto ai commi 18 e 19, e' vietata  qualsiasi  modificazione  alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno  presentato  in
sede di offerta. 
  10.  L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  9   comporta
l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la  nullita'  del  contratto,
nonche' l'esclusione dei  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti  o  successivi  alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
  11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero  di  dialogo
competitivo, l'operatore economico  invitato  individualmente,  o  il
candidato  ammesso  individualmente  nella   procedura   di   dialogo
competitivo, ha la facolta' di presentare offerta o di  trattare  per
se' o quale mandatario di operatori riuniti. 
  12. Ai fini della costituzione del raggruppamento  temporaneo,  gli
operatori economici devono conferire,  con  un  unico  atto,  mandato
collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,   detto
mandatario. 
  13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.  La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la  sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti  della  stazione
appaltante. In caso  di  inadempimento  dell'impresa  mandataria,  e'
ammessa,  con  il  consenso  delle  parti,  la  revoca  del   mandato
collettivo speciale di cui al comma 12 al  fine  di  consentire  alla
stazione appaltante il pagamento diretto nei  confronti  delle  altre
imprese del raggruppamento. 
  14.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo   trovano
applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti
al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  f);
queste ultime,  nel  caso  in  cui  abbiano  tutti  i  requisiti  del
consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera  c),  sono
ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. 
  15.  Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva,   anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,  fino  alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,  tuttavia,  puo'
far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
  16. Il rapporto di mandato non determina di per se'  organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti,  ognuno  dei  quali
conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della   gestione,   degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
  17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5,  in  caso  di
fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa,   amministrazione
controllata,  amministrazione  straordinaria,  concordato  preventivo
ovvero procedura di insolvenza  concorsuale  o  di  liquidazione  del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,  in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero nei casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  la  stazione
appaltante puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico  che  sia  costituito  mandatario  nei  modi  previsti  dal
presente codice purche' abbia i requisiti di qualificazione  adeguati
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;  non  sussistendo
tali condizioni la stazione appaltante puo' recedere dal contratto. 
  18. . Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso  di
fallimento,  liquidazione  coatta   amministrativa,   amministrazione
controllata,  amministrazione  straordinaria,  concordato  preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione  di  uno
dei mandanti ovvero, qualora si tratti di  imprenditore  individuale,
in caso di  morte,  interdizione,  inabilitazione  o  fallimento  del
medesimo ovvero nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia,  il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che
sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla
esecuzione, direttamente o a  mezzo  degli  altri  mandanti,  purche'
questi abbiano i requisiti di qualificazione  adeguati  ai  lavori  o
servizi o forniture ancora da eseguire. 
  19. E' ammesso  il  recesso  di  una  o  piu'  imprese  raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre
che le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di  qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In  ogni
caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se
finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di  partecipazione
alla gara. 
 
          Note all'art. 48 
              - Si riporta l'articolo 353 del Codice penale: 
              "Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti) 
              Chiunque,  con  violenza  o  minaccia,  o   con   doni,
          promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
          turba la gara nei  pubblici  incanti  o  nelle  licitazioni
          private per conto di pubbliche amministrazioni,  ovvero  ne
          allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Se il colpevole  e'  persona  preposta  dalla  legge  o
          dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
          euro 2.065. 
              Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
          nel caso di  licitazioni  private  per  conto  di  privati,
          dirette da un pubblico ufficiale o  da  persona  legalmente
          autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.".