(Accordo-art. 48)
 
                             Articolo 48 
 
                           Rappresentanza 
 
  1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al  patrocinio
dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente. 
 
  2.  Le  parti  possono  in  alternativa  essere  rappresentate  dai
mandatari per brevetti europei abilitati  ad  agire  in  qualita'  di
rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti
a norma dell'articolo 134  della  CBE  e  che  sono  in  possesso  di
adeguate qualifiche come un certificato europeo per  le  controversie
brevettuali. 
 
  3. I requisiti delle  qualifiche  a  norma  del  paragrafo  2  sono
stabiliti dal comitato amministrativo. Un  elenco  di  mandatari  per
brevetti europei  abilitati  a  rappresentare  le  parti  dinanzi  al
tribunale e' tenuto dal cancelliere. 
 
  4.  I  rappresentanti  delle  parti  possono  essere  assistiti  da
mandatari per brevetti, che sono autorizzati  a  prendere  la  parola
nelle  udienze  del  tribunale  conformemente   al   regolamento   di
procedura. 
 
  5.  I  rappresentanti  delle  parti  godono  dei  diritti  e  delle
immunita' necessari all'esercizio indipendente delle  loro  mansioni,
compreso il privilegio del  segreto  professionale  nei  procedimenti
dinanzi  al  tribunale  con  riguardo  alle  comunicazioni   tra   un
rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle  condizioni
stabilite  dal  regolamento  di  procedura,  salvo   che   la   parte
interessata rinunci espressamente a detto privilegio. 
 
  6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre  in  modo
ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale  intenzionalmente
o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli. 
 
  7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del  presente
articolo non e' richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo  32,
paragrafo 1, lettera i).