Art. 48 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dal  presente  decreto,
valutati in 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro  per
l'anno 2018, in 623.006.300 euro per l'anno 2019, in 610.542.118 euro
per l'anno 2020, in 611.315.107 euro per l'anno 2021, in  607.362.855
euro per l'anno  2022,  in  608.128.792  euro  per  l'anno  2023,  in
611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per l'anno  2025
e in 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a
decorrere   dall'anno   2018,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  3,  comma  155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    b)  quanto  a  63.485.000  euro   per   l'anno   2017,   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  3,  comma
155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476  euro
per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno  2019,  a  521.334.422
euro  per  l'anno  2020,  a  522.107.411  euro  per  l'anno  2021,  a
518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023,
a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a  526.288.935  euro  per  l'anno
2025 e a  530.149.372  euro  a  decorrere  dall'anno  2026,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e  a  1.576.400  euro  a
decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui  all'articolo
1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al  comma  1,
definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31  dicembre
2009,  n.  196,  ammontano  a  euro   25.200.000,   con   particolare
riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime  di  diritto  pubblico,  e  a  euro
440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018,  euro  441.587
per l'anno 2019, euro 282.224  per  l'anno  2020,  euro  136.064  per
l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro  150.324  per  l'anno
2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro  110.488  per  l'anno  2025,
euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino  alla
entrata in vigore del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di
recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma
5, del decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,  al  personale
della carriera dirigenziale penitenziaria  si  applicano  gli  stessi
istituti giuridici ed economici previsti dalla  legislazione  vigente
per il  personale  della  Polizia  di  Stato  appartenente  al  ruolo
dirigente. 
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede   alla
ripartizione tra i bilanci delle  amministrazioni  interessate  delle
somme di cui  al  comma  1  previa  richiesta  delle  amministrazioni
medesime. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri, Presidente del 
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Madia, Ministro per la 
                                  semplificazione e la pubblica 
                                  amministrazione 
 
                                  Padoan, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Pinotti, Ministro della difesa 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta l'articolo 3, comma 155, secondo  periodo,
          della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350: 
              "Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Omissis). 
              155. (Omissis) E' altresi' autorizzata la spesa  di  73
          milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni  di  euro  per
          l'anno 2005 e 122 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2006 da destinare a provvedimenti normativi in  materia  di
          riordino dei ruoli  e  delle  carriere  del  personale  non
          direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle  Forze
          di polizia.". 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  365,  della  citata
          legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              "Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              365.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da
          ripartire  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  della  difesa,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con  una  dotazione  di  1.480
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': 
              a) determinazione, per l'anno 2017 e  a  decorrere  dal
          2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto  a  quelli  previsti
          dall'articolo 1, comma 466, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a  carico
          del bilancio dello Stato per la  contrattazione  collettiva
          relativa   al   triennio    2016-2018    in    applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale
          dipendente  dalle  amministrazioni  statali  in  regime  di
          diritto pubblico; 
              b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
          2018, del  finanziamento  da  destinare  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle  facolta'
          assunzionali previste a legislazione  vigente,  nell'ambito
          delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi  di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
          agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
          enti pubblici non economici e  gli  enti  pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
          a  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio   di
          particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
          fabbisogni, nei limiti delle vacanze  di  organico  nonche'
          nel rispetto dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  30  ottobre  2013,  n.  125.  Le   assunzioni   sono
          autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione
          e la pubblica amministrazione, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) definizione,  dall'anno  2017,  dell'incremento  del
          finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
          la piena attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge  7  agosto
          2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5,  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244,  ovvero,  per  il  solo  anno  2017,
          proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 972, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  con  la
          disciplina e le modalita' ivi previste. Al  riordino  delle
          carriere del personale non dirigente  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle  peculiari
          condizioni di impiego professionale del personale  medesimo
          nelle  attivita'  di  soccorso  pubblico,  rese  anche   in
          contesti emergenziali, sono altresi'  destinati  una  quota
          parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti  del
          predetto   personale   aventi   carattere   di    certezza,
          continuita' e stabilita', per un importo massimo  annuo  di
          5,3 milioni  di  euro,  i  risparmi  strutturali  di  spesa
          corrente gia' conseguiti, derivanti  dall'ottimizzazione  e
          dalla razionalizzazione dei  settori  di  spesa  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco  relativi  alle  locazioni
          passive delle sedi di servizio,  ai  servizi  di  mensa  al
          personale  e  ai  servizi  assicurativi  finalizzati   alla
          copertura dei rischi aeronautici, nonche' una  quota  parte
          del fondo istituito dall'articolo 1,  comma  1328,  secondo
          periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In  sede  di
          prima applicazione, le risorse destinate alle finalita'  di
          cui al precedente periodo sono determinate  in  misura  non
          inferiore a 10 milioni di euro.". 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  973,  della  citata
          legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              "Art. 1 - (Omissis) 
              973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre
          2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
          «E' altresi' autorizzata  la  spesa  di  944.958  euro  per
          l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400
          euro annui a  decorrere  dall'anno  2018,  da  destinare  a
          provvedimenti    normativi    diretti    all'equiparazione,
          nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione  di
          carriera e nel  trattamento  giuridico  ed  economico,  del
          personale direttivo del Corpo di polizia  penitenziaria  ai
          corrispondenti ruoli direttivi della Polizia  di  Stato  di
          cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In  ogni
          caso, restano ferme le disposizioni di cui  all'articolo  8
          della legge 7 agosto 2015, n. 124».". 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 7, della citata legge
          31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni.". 
              - Si  riporta  l'articolo  23,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63  (Ordinamento  della
          carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27
          luglio 2005, n. 154): 
              "Art. 23 (Procedura di negoziazione). - (Omissis). 
              5. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni  di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di  accordo  quadriennale
          ed il relativo  schema  di  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica da adottare  e  lo  sottopone  al  controllo  di
          competenza della Corte dei conti, prescindendo  dal  parere
          del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia
          definito entro novanta giorni dall'inizio delle  procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti.".