Art. 48 
 
 
                      Contenuto e aggiornamento 
 
  1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono  risultare
per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:  la  denominazione;
la forma giuridica; la sede legale, con  l'indicazione  di  eventuali
sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attivita' di
interesse generale di cui all'articolo 5,  il  codice  fiscale  o  la
partita IVA; il possesso della personalita' giuridica e il patrimonio
minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalita'  dei  soggetti
che hanno la rappresentanza  legale  dell'ente;  le  generalita'  dei
soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione  di  poteri  e
limitazioni. 
  2.  Nel  Registro  devono  inoltre  essere  iscritte  le  modifiche
dell'atto  costitutivo  e  dello   statuto,   le   deliberazioni   di
trasformazione,  fusione,  scissione,  di  scioglimento,  estinzione,
liquidazione  e  cancellazione,  i  provvedimenti  che  ordinano   lo
scioglimento, dispongono la cancellazione o  accertano  l'estinzione,
le generalita' dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la  cui
iscrizione  e'  espressamente  prevista  da  norme  di  legge  o   di
regolamento. 
  3. I rendiconti e i bilanci di cui  agli  articoli  13  e  14  e  i
rendiconti delle  raccolte  fondi  svolte  nell'esercizio  precedente
devono  essere  depositati  entro  il  30  giugno   di   ogni   anno.
Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna  modifica,  devono  essere
pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai
commi 1e 2, incluso  l'eventuale  riconoscimento  della  personalita'
giuridica. 
  4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e  dei  loro
aggiornamenti  nonche'   di   quelli   relativi   alle   informazioni
obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini  in
esso previsti,  l'ufficio  del  registro  diffida  l'ente  del  Terzo
settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine  non
superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e'
cancellato dal Registro. 
  5. Del deposito degli atti e della completezza  delle  informazioni
di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati
gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile. 
  6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui
all'articolo 31, comma 1,  l'ufficio  del  registro  unico  nazionale
acquisisce la relativa informazione antimafia. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta l'art. 2630 del codice civile: 
              «Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni
          e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa
          delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio,
          omette  di  eseguire,  nei  termini  prescritti,   denunce,
          comunicazioni o depositi presso il registro delle  imprese,
          ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e
          nella rete telematica le informazioni prescritte  dall'art.
          2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e'  punito  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro  a  1.032
          euro. Se  la  denuncia,  la  comunicazione  o  il  deposito
          avvengono nei trenta giorni successivi  alla  scadenza  dei
          termini prescritti, la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          e' ridotta ad un terzo. 
              Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  aumentata  di  un
          terzo.».