(Allegato-art. 47)
                              Art. 47. 
 
 
                      Congedi per la formazione 
 
    1. I congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti,  disciplinati
dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono  concessi  salvo  comprovate
esigenze di servizio. 
    2. Ai lavoratori, con anzianita' di  servizio  di  almeno  cinque
anni presso la stessa  amministrazione,  possono  essere  concessi  a
richiesta congedi per la formazione nella  misura  percentuale  annua
complessiva  del  10%  del  personale  delle  diverse  categorie   in
servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre
di ciascun anno. L'amministrazione provvede alla distribuzione  della
quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale  e
le sedi decentrate. 
    3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati  ed  in  possesso  della  prescritta  anzianita',  devono
presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda,
contenente  l'indicazione  dell'attivita'  formativa  che   intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della  stessa.
Tale domanda  deve  essere  presentata  almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio delle attivita' formative. 
    4.  Le  domande   sono   accolte   in   ordine   progressivo   di
presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo  la  disciplina
del comma 5. 
    5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici
con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione  del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio, non risolvibile durante la fase  di  preavviso  di  cui  al
comma 2, l'amministrazione puo' differire la  fruizione  del  congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su  richiesta  del  lavoratore
tale  periodo  puo'  essere  piu'  ampio   per   consentire   l'utile
partecipazione al corso. 
    6. Al lavoratore, durante  il  periodo  di  congedo,  si  applica
l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000.  Nel  caso  di  infermita'
previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo  di  comporto,
alla determinazione del  trattamento  economico,  alle  modalita'  di
comunicazione all'amministrazione ed ai controlli,  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'art. 37 e,  ove  si  tratti  di  malattie
dovute a causa di servizio, nell'art. 39 del presente contratto. 
    7.  Il  lavoratore  che  abbia  dovuto  interrompere  il  congedo
formativo ai sensi del comma 6, puo'  rinnovare  la  domanda  per  un
successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.