(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 47)
                              Art. 47. 
                         Permessi retribuiti 
 
    1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare debitamente: 
      a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai  giorni
di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; 
      b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per  evento  da  fruire
entro sette giorni lavorativi dal decesso. 
    2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di 15  giorni
consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere
fruiti anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui  e'  stato
contratto il matrimonio. 
    3. I permessi dei commi 1 e  2  non  riducono  le  ferie  e  sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 
    4. Durante i  predetti  periodi  al  dipendente  spetta  l'intera
retribuzione,  esclusi  i  compensi  per  le  prestazioni  di  lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che  richiedano  lo  svolgimento
della prestazione lavorativa. 
    5. Il presente articolo sostituisce l'art. 30, comma 1,  primo  e
secondo alinea e comma 3 del CCNL del  comparto  Universita'  del  16
ottobre 2008.