Art. 48 Disposizioni sulla trasparenza amministrativa 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, il Presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 51 del codice di procedura civile. 2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 3. Sono, altresi', determinati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialita' delle prove. 4. I candidati hanno facolta' di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415. 5. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilita' dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente decreto, la totale accessibilita' delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali.