(Allegato-art. 48)
                              Art. 48. 
 
                      Retribuzione di posizione 
                     e graduazione degli uffici 
 
    1. Il presente articolo si applica ai dirigenti delle Universita'
ed Aziende ospedaliero-universitarie nonche' ai dirigenti di  seconda
fascia preposti ad  uffici  dirigenziali  non  generali  di  Enti  di
ricerca ed ASI. 
    2. La  retribuzione  di  posizione  e'  definita,  per  tutte  le
posizioni dirigenziali di cui  al  presente  articolo,  ivi  comprese
quelle prive di titolare, sulla base della graduazione  delle  stesse
definita ai sensi del comma 5, entro i seguenti  valori  annui  lordi
per tredici mensilita': da un minimo di € 12.565,11, coincidente  con
la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad  un  massimo  di  €
46.134,81. 
    3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2 e'  destinato
non piu' dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui
all'art. 47. 
    4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo,  in  un
determinato anno, risultassero ancora disponibili,  sono  utilizzate,
limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato,  secondo
i criteri stabiliti in sede  di  contrattazione  integrativa  di  cui
all'art. 7, comma 1, lett. b). 
    5. Le amministrazioni definiscono la graduazione delle  posizioni
dirigenziali, previo confronto ai sensi dell'art. 5, tenendo conto di
uno o piu' dei seguenti elementi: 
      a) complessita' organizzativa, desumibile,  ad  esempio,  dalla
dimensione organizzativa  dell'ufficio,  dalla  sua  articolazione  o
differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale; 
      b) livello delle responsabilita'  amministrative  e  gestionali
assunte; 
      c) competenze professionali richieste. 
    6. Sono disapplicati: l'art. 14, commi 3 e 4 del CCNL Area VII  5
marzo 2008 (biennio 2002-2003); l'art. 8 del CCNL Area  VII  5  marzo
2008 (biennio 2004-2005); l'art. 23 del CCNL Area VII 28 luglio  2010
(biennio 2006-2007).