Art. 48. Retribuzione di posizione e graduazione degli uffici 1. Il presente articolo si applica ai dirigenti delle Universita' ed Aziende ospedaliero-universitarie nonche' ai dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali di Enti di ricerca ed ASI. 2. La retribuzione di posizione e' definita, per tutte le posizioni dirigenziali di cui al presente articolo, ivi comprese quelle prive di titolare, sulla base della graduazione delle stesse definita ai sensi del comma 5, entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': da un minimo di € 12.565,11, coincidente con la retribuzione di posizione parte fissa, fino ad un massimo di € 46.134,81. 3. Alla retribuzione di posizione di cui al comma 2 e' destinato non piu' dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo di cui all'art. 47. 4. Eventuali risorse di cui al comma 3 che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). 5. Le amministrazioni definiscono la graduazione delle posizioni dirigenziali, previo confronto ai sensi dell'art. 5, tenendo conto di uno o piu' dei seguenti elementi: a) complessita' organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale; b) livello delle responsabilita' amministrative e gestionali assunte; c) competenze professionali richieste. 6. Sono disapplicati: l'art. 14, commi 3 e 4 del CCNL Area VII 5 marzo 2008 (biennio 2002-2003); l'art. 8 del CCNL Area VII 5 marzo 2008 (biennio 2004-2005); l'art. 23 del CCNL Area VII 28 luglio 2010 (biennio 2006-2007).