Art. 48 Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni 1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo e' soppresso; b) all'articolo 243: 1) al comma 5, primo periodo, le parole: «certificato di bilancio di cui all'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto della gestione»; al secondo periodo, le parole: «Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno.»; 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Sono soggetti, invia provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione.». 2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto digestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.».
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 228, comma 5, e 243, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge: «Art. 228 (Conto del bilancio). - 1. - 4. Omissis 5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Omissis.» «Art. 243 (Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti). - Commi 1. - 4. Omissis. 5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 5-bis. Omissis. 6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione; b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione. Omissis.». Si riporta il testo del comma 142 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Commi 1. - 141. Omissis. 142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati. Omissis.».