Art. 48 
 
          Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto 
                         di gestione comuni 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali
approvato con decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 243: 
      1) al comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  «certificato  di
bilancio di cui all'articolo 161»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«rendiconto della gestione»; al secondo periodo, le parole: «Ove  non
risulti presentato il certificato  di  bilancio  del  penultimo  anno
precedente, si fa  riferimento  all'ultimo  certificato  disponibile»
sono sostituite dalle seguenti: «Ove non risulti inviato  alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre 2009,  n.196,  il  rendiconto  della  gestione  del
penultimo anno precedente, si fa  riferimento  all'ultimo  rendiconto
presente  nella  stessa  banca  dati  o,   in   caso   di   ulteriore
indisponibilita', nella banca dati dei certificati  di  bilancio  del
Ministero dell'interno.»; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6.  Sono  soggetti,
invia provvisoria, ai controlli centrali di  cui  al  comma  2,  sino
all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non  sia  intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della  gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione  alla
banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche  entro  30  giorni  dal
termine previsto per la deliberazione.». 
  2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018,  n.145,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di comuni  per
i quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di  approvazione  del
rendiconto digestione, le informazioni di cui al primo  periodo  sono
desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso  alla  citata
banca dati.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 228, comma 5, e 243,
          commi 5 e 6, del citato  decreto  legislativo  n.  267  del
          2000, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 228 (Conto del bilancio). - 1. - 4. Omissis 
                5.  Al  rendiconto  sono  allegati  la  tabella   dei
          parametri di riscontro della situazione  di  deficitarieta'
          strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di
          bilancio. 
                Omissis.» 
                «Art.   243   (Controlli   per   gli   enti    locali
          strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
          enti). - Commi 1. - 4. Omissis. 
                5.  Alle  province  ed  ai   comuni   in   condizioni
          strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
          non rispettano i livelli minimi di copertura dei  costi  di
          gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
          tale rispetto trasmettendo la prevista  certificazione,  e'
          applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle  entrate
          correnti  risultanti  dal  rendiconto  della  gestione  del
          penultimo esercizio finanziario precedente a quello in  cui
          viene rilevato il  mancato  rispetto  dei  predetti  limiti
          minimi di copertura. Ove non  risulti  inviato  alla  banca
          dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  rendiconto  della
          gestione del penultimo anno precedente, si  fa  riferimento
          all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca  dati  o,
          in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
          certificati di  bilancio  del  Ministero  dell'interno.  La
          sanzione si applica sulle risorse attribuite dal  Ministero
          dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti  erariali  e  di
          federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
          tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
          somme residue. 
                5-bis. Omissis. 
                6. Sono soggetti, in via  provvisoria,  ai  controlli
          centrali di cui al comma 2, sino all'adempimento: 
                  a) gli enti locali per i quali non sia  intervenuta
          nei termini di legge la deliberazione del rendiconto  della
          gestione; 
                  b) gli enti locali che non  inviino  il  rendiconto
          della  gestione  alla  banca  dati  delle   amministrazioni
          pubbliche entro 30  giorni  dal  termine  previsto  per  la
          deliberazione. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo del comma 142 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 141. Omissis. 
                142. Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte
          dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
          allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale
          riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla  banca
          dati  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono  considerate
          esclusivamente le richieste di contributo  pervenute  dagli
          enti  che,  alla  data  di  presentazione  della  richiesta
          medesima,  hanno  trasmesso  alla  citata  banca   dati   i
          documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
          b) ed  e),  e  all'articolo  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 12  maggio  2016,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  26  maggio  2016,
          riferiti all'ultimo rendiconto  della  gestione  approvato.
          Nel caso di comuni per i quali sono  sospesi  per  legge  i
          termini di approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  le
          informazioni  di  cui  al  primo   periodo   sono   desunte
          dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata
          banca dati. 
                Omissis.».