Art. 48 
 
 
Omologazione  del  concordato   preventivo   e   degli   accordi   di
                     ristrutturazione dei debiti 
 
    1.  Se  il  concordato  e'  stato  approvato  dai  creditori,  il
tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la  comparizione
delle  parti  e  del  commissario  giudiziale,  disponendo   che   il
provvedimento  sia  iscritto  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce
dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio  del  luogo  in  cui  la
procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al
commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti. 
    2. Le opposizioni  dei  creditori  dissenzienti  e  di  qualsiasi
interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine
perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il  commissario
giudiziale deve depositare il proprio motivato parere  almeno  cinque
giorni prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie fino a
due giorni prima dell'udienza. 
    3. Il tribunale verifica la regolarita' della procedura,  l'esito
della votazione,  l'ammissibilita'  giuridica  della  proposta  e  la
fattibilita' economica del  piano,  tenendo  conto  dei  rilievi  del
commissario giudiziale. Assume i  mezzi  istruttori  richiesti  dalle
parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno  dei  componenti  del
collegio e provvede con sentenza sulla domanda  di  omologazione  del
concordato. 
    4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di
ristrutturazione,  i  creditori  e  ogni  altro  interessato  possono
proporre  opposizione  entro  trenta  giorni  dall'iscrizione   degli
accordi nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo
feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di  consiglio,
provvede all'omologazione con sentenza. 
    5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche  in
mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento  delle  percentuali
di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando,  anche  sulla
base   delle   risultanze   della   relazione   del    professionista
indipendente,  la  proposta   di   soddisfacimento   della   predetta
amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. 
    6. La sentenza  che  omologa  il  concordato  o  gli  accordi  di
ristrutturazione e' notificata e iscritta a norma dell'articolo 45  e
produce i propri effetti dalla  data  della  pubblicazione  ai  sensi
dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura  civile.  Gli
effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di  iscrizione
nel registro delle imprese. 
    7. Se il tribunale non omologa il  concordato  preventivo  o  gli
accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno
dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale. 
 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 48: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 133 del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art.  133.   Pubblicazione   e   comunicazione   della
          sentenza. 
              La sentenza e' resa pubblica  mediante  deposito  nella
          cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. 
              Il cancelliere da' atto  del  deposito  in  calce  alla
          sentenza e vi appone la data e la firma,  ed  entro  cinque
          giorni, mediante biglietto contenente  il  testo  integrale
          della sentenza, ne da'  notizia  alle  parti  che  si  sono
          costituite. La comunicazione non e' idonea a far  decorrere
          i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.".