Art. 48 
 
Modifiche all'articolo 103 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Pubblicazione e comunicazione della sentenza 
 
  1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1
e' abrogato. 
 
          Note all'art. 48: 
 
              - Si riporta l'articolo 103 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  103  (Pubblicazione  e   comunicazione   della
          sentenza). - 1. (abrogato). 
                2. La sentenza e'  resa  pubblica  mediante  deposito
          nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 
                3. Il segretario da' atto del deposito in calce  alla
          sentenza e vi appone la data e la firma,  ed  entro  cinque
          giorni, mediante biglietto contenente  il  testo  integrale
          della sentenza, ne da'  notizia  alle  parti  che  si  sono
          costituite. La comunicazione non e' idonea a far  decorrere
          i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.».