Art. 48 
 
 
 Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni 
 
  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali
approvato con decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 243: 
      1) al comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  "certificato  di
bilancio di cui all'articolo 161"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rendiconto della gestione"; al secondo periodo, le parole: "Ove  non
risulti presentato il certificato  di  bilancio  del  penultimo  anno
precedente, si fa  riferimento  all'ultimo  certificato  disponibile"
sono sostituite dalle seguenti: "Ove non risulti inviato  alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il  rendiconto  della  gestione  del
penultimo anno precedente, si fa  riferimento  all'ultimo  rendiconto
presente  nella  stessa  banca  dati  o,   in   caso   di   ulteriore
indisponibilita', nella banca dati dei certificati  di  bilancio  del
Ministero dell'interno."; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Sono soggetti, in
via provvisoria, ai controlli  centrali  di  cui  al  comma  2,  sino
all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non  sia  intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della  gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione  alla
banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche  entro  30  giorni  dal
termine previsto per la deliberazione.". 
  2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di comuni  per
i quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di  approvazione  del
rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo  sono
desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso  alla  citata
banca dati.".