Art. 48 
 
                (Prestazioni individuali domiciliari) 
 
  1. Durante la sospensione dei servizi educativi  e  scolastici,  di
cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23
febbraio  2020  n.6,  e  durante  la  sospensione   delle   attivita'
sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per  anziani  e
per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze regionali
o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e
il conseguente stato  di  necessita',  le  pubbliche  amministrazioni
forniscono, avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato  in
tali  servizi,  dipendente  da  soggetti  privati  che   operano   in
convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme  individuali
domiciliari  o  a  distanza  o  resi  nel  rispetto  delle  direttive
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente  i  servizi
senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo
priorita'  individuate   dall'amministrazione   competente,   tramite
coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori
ed  i  fondi  ordinari  destinati  a  tale  finalita',  alle   stesse
condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a  eventuali
clausole   contrattuali,   convenzionali,   concessorie,    adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure  necessarie  per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 
  2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e  dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono  autorizzate  al
pagamento dei gestori privati dei suddetti  servizi  per  il  periodo
della  sospensione,  sulla  base  di  quanto  iscritto  nel  bilancio
preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo  accordo
tra le parti secondo le modalita' indicate al comma  1  del  presente
articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte  dell'importo
dovuto per l'erogazione del servizio  secondo  le  modalita'  attuate
precedentemente alla sospensione  e  subordinatamente  alla  verifica
dell'effettivo svolgimento dei  servizi.  Sara'  inoltre  corrisposta
un'ulteriore quota che, sommata  alla  precedente,  dara'  luogo,  in
favore  dei  soggetti  cui  e'   affidato   il   servizio,   ad   una
corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto,
al  netto  delle  eventuali  minori  entrate  connesse  alla  diversa
modalita' di effettuazione del  servizio  stesso.  La  corresponsione
della seconda quota, sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo
mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di  tali  attivita',
delle strutture attualmente interdette, tramite il personale  a  cio'
preposto,  fermo  restando   che   le   stesse   dovranno   risultare
immediatamente disponibili e in  regola  con  tutte  le  disposizioni
vigenti, con particolare riferimento a quelle  emanate  ai  fini  del
contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della  ripresa  della
normale attivita'. 
  3. I pagamenti di cui al  comma  2  comportano  la  cessazione  dei
trattamenti  del  fondo  di  integrazione  salariale   e   di   cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti per  la  sospensione  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e  dei  servizi  degli  educatori
nella   scuola   primaria,   o    di    servizi    sociosanitari    e
socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e  con
ordinanze  regionali  o  altri  provvedimenti   che   dispongano   la
sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.