Art. 48 
 
        Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione 
 
  1.  All'articolo  72  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) all'alinea,  le  parole  "150  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "400 milioni"; 
  2) alla lettera d), le parole "di importanza minore  (de  minimis)"
sono soppresse; 
  b) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  "b-bis) nell'ambito degli stanziamenti  di  cui  al  comma  1),  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
puo'  stipulare  con  enti  pubblici  e   privati   convenzioni   per
l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in  materia  di
internazionalizzazione del sistema Paese". 
  2. Relativamente al fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono  disposte  le
seguenti misure: 
  a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente  incrementate  di
200 milioni di euro per l'anno 2020; 
  b)  con  propria  delibera,  il  Comitato   agevolazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 puo',
in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato,
elevare, fino al doppio di  quelli  attualmente  previsti,  i  limiti
massimi dei  finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394. La presente lettera si applica  alle  domande  di  finanziamento
presentate entro il 31 dicembre 2021; 
  c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere  sul
fondo di cui alla lettera b), nonche' i cofinanziamenti e le garanzie
concessi  ai  sensi  dell'articolo  72,  comma  1,  lettera  d)   del
decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere  gli  importi  massimi
previsti dalla normativa europea in  materia  di  aiuti  de  minimis,
fermi restando gli obblighi  di  notifica  alla  Commissione  europea
stabiliti dalla predetta normativa. 
  d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono  esentati,
a domanda  del  richiedente, dalla  prestazione  della  garanzia,  in
deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera
si applica alle domande  di  finanziamento  presentate  entro  il  31
dicembre 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro
per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di  cui
all'articolo 1, comma 299, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
l'ICE    -    Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e'  autorizzata  ad
assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo
di 50 unita' di personale non dirigenziale con contratto di lavoro  a
tempo determinato della durata massima di  12  mesi,  equiparato,  ai
fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale,
posizione economica F1, in deroga ai limiti di  cui  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Conseguentemente
le assunzioni di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non  antecedente  alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo  determinato.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per  l'anno
2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede  quanto  a  euro
713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  quanto  a  euro
951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  5. Per gli interventi necessari a completare la  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione
italiana  a  istituzioni   e   progetti   di   ricerca   europei   ed
internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema  di  alta
formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020,  di  euro  15  milioni  per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di
cui  al  presente  comma,  fino  al  31  dicembre  2022,  la  Regione
Emilia-Romagna, in qualita'  di  stazione  appaltante,  opera  con  i
poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020,  a  15  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
parte capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  6. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno  2020
e di 2,5 milioni di euro  per  l'anno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno  2021
e 2,5 milioni per l'anno 2022"; 
  b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro  4,5  milioni  per
l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5  milioni  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.