Art. 481.
(Fissazione di un termine per l'accettazione).
Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria
fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o
rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto
la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.