(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 481)
Art. 481. (Art 81 del Testo Unico)
COMMISSIONI MEDICHE PROVINCIALI PER MINORATI
Le Commissioni mediche provinciali di cui al terzo comma dell'art.
81 del Testo Unico sono composto da tre membri nominati dal Ministro
per i trasporti tra i sanitari indicati nel primo comma dell'articolo
stesso.
Le Commissioni predette possono avvalersi della consulenza di
istituti o medici specializzati e di ingegneri dell'Ispettorato della
motorizzazione civile.