(Codice Penale-art. 481)
                              Art. 481. 
 
(Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti  un
                  servizio di pubblica necessita') 
 
  Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense,  o
di un altro servizio di pubblica necessita', attesta  falsamente,  in
un certificato, fatti dei quali l'atto  e'  destinato  a  provare  la
verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire cinquecento a cinquemila. 
 
  Tali pene si applicano congiuntamente se il  fatto  e'  commesso  a
scopo di lucro. 
                                                               ((86)) 
 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,
comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli  479,  480,
481 e  483  del  codice  penale,  commessi  per  conseguire  benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".