Art. 482. 
          Passaggi di cattedra per modifiche di ordinamento 
 
  1. Nei  casi  di  modifica  di  ordinamenti  scolastici  ovvero  di
programmi di insegnamento, i docenti di materie non piu'  previste  e
comunque diversamente denominate o raggruppate,  sono  assegnati  dal
Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, a materia o  gruppo  di  materie
affini, conservando  a  tutti  gli  effetti  lo  stato  giuridico  ed
economico in godimento. 
  2. Su proposta del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
il Ministro della pubblica  istruzione  puo'  disporre  la  frequenza
obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e di qualificazione.