Art. 483. 
    Mobilita' del personale direttivo e docente privo della vista 
 
  1. Il personale direttivo e docente privo della vista delle  scuole
di ogni ordine e grado ha la precedenza nei trasferimenti, passaggi e
assegnazioni  provvisorie,  relativi  al  movimento   interregionale,
interprovinciale ed intercomunale. 
  2. Al personale docente di ruolo non vedente  delle  scuole  aventi
particolari finalita', il quale si sia trovato  o  venga  a  trovarsi
nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda,  il
trasferimento presso i  provveditorati  agli  studi  di  appartenenza
secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei  pubblici
dipendenti. 
  3. Detto personale e' impiegato per consulenze e  docenze  ai  fini
della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e  metodologico
dei docenti di sostegno operanti nell'area della minorazione visiva. 
  4. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una
sezione operativa insieme al gruppo di lavoro per gli handicappati.