Art. 488. 
Riconoscimento del servizio prestato  per  opera  di  assistenza  nei
   paesi in via di sviluppo 
 
  1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,  resa
con il possesso del titolo di studio  richiesto  per  l'accesso  alla
carriera di appartenenza, e' valutabile nella  stessa  carriera  agli
effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo  se
prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo. 
 
          Nota all'art. 488:
             -  La  legge  n. 49/1987 detta la nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.